Obbligo di dimora notturno non computabile come presofferto senza arbitrarie restrizioni (Cass. pen. Sez. I n. 28614 del 28.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini del computo della pena detentiva da eseguire a norma dell’art. 657 cod. proc. pen., il periodo trascorso dall’imputato in vinculis per effetto dell’obbligo di dimora è di regola irrilevante, salvo che a detta misura non custodiale si siano accompagnate l’arbitraria imposizione di obblighi che ne abbiano significativamente modificato struttura e funzione, rendendola di fatto assimilabile agli arresti domiciliari. L’obbligo di permanenza domiciliare in alcune ore del giorno, prescritto ai sensi dell’art. 283, comma 4, cod. proc. pen., è arbitrario solo se imposto per un lasso temporale eccedente le specifiche esigenze cautelari e il tempo usualmente trascorso nella dimora per le ordinarie necessità di vita, riposo e cura. La restrizione collocata in una circoscritta fascia oraria riservata al riposo notturno, per sé sola e quand’anche cumulata con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, non integra quella ipotesi.

Il Fatto

Con ordinanza resa nel procedimento di esecuzione, il G.I.P. del Tribunale di Verona, in veste di Giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza difensiva volta a computare a titolo di presofferto, in relazione alla pena inflitta con sentenza passata in giudicato, il periodo in cui il condannato era stato sottoposto a misure cautelari non custodiali: l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, l’obbligo di dimora e, per quest’ultimo, la prescrizione ex art. 283, comma 4, cod. proc. pen. di non allontanarsi dall’abitazione nelle ore notturne.

Il Giudice ha richiamato l’orientamento di legittimità secondo cui l’obbligo di dimora è fungibile ai fini dell’art. 657 cod. proc. pen. solo se accompagnato dall’arbitraria imposizione di obblighi tali da renderlo assimilabile agli arresti domiciliari, escludendo che le misure concretamente imposte integrassero quella ipotesi. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte muove dal consolidato orientamento di legittimità: il tempo trascorso in regime di obbligo di dimora non custodiale non assume di regola rilievo ai fini del computo della pena da eseguire dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Fa eccezione il caso in cui la misura si sia accompagnata all’arbitraria imposizione di obblighi che l’abbiano significativamente modificata nella struttura e nella funzione, rendendola di fatto assimilabile agli arresti domiciliari.

Il collegio richiama i propri precedenti (Sez. I n. 37302 del 2021; Sez. I n. 36231 del 2016; Sez. I n. 3664 del 2012) e precisa il criterio dell’arbitrarietà: la permanenza domiciliare imposta in alcune ore del giorno è arbitraria solo se eccede sia le specifiche esigenze cautelari, sia il lasso temporale normalmente trascorso nella dimora per le ordinarie necessità di vita, riposo e cura della propria o altrui persona.

Su tali basi, il Giudice dell’esecuzione ha fatto buon governo dei canoni interpretativi. La motivazione non presenta inciampi argomentativi: la fascia oraria imposta era circoscritta e comunemente riservata al riposo, con fisiologica interruzione della vita sociale. La restrizione è rimasta entro una soglia temporale fisiologica e non ha oggettivamente travalicato le finalità preventive della misura.

La Corte esclude, infine, che alla conclusione possa opporsi la concomitante sottoposizione all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Tale prescrizione comporta un impegno che non implica alcun obbligo di non allontanarsi dall’abitazione e non costituisce surrettizia imposizione degli arresti domiciliari. Anzi, la sua fissazione tiene conto dell’attività lavorativa e del luogo di abitazione dell’imputato, favorendo lo svolgimento di una normale vita di relazione.

Il ricorso è quindi rigettato perché infondato, con condanna del ricorrente alle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

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