Errata indicazione del termine finale delle ricerche ex art. 420-quater cod. proc. (Cass. pen. Sez. VI n. 5035 del 07.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza di non doversi procedere pronunciata ai sensi dell’art. 420-quater cod. proc. pen. e’ ricorribile direttamente per cassazione per tutti i motivi elencati nell’art. 606, comma 1, cod. proc. pen., sussistendo l’interesse a ricorrere, tra l’altro, nell’ipotesi di erronea indicazione del termine finale delle ricerche dell’imputato. In caso di sentenza di non doversi procedere ex art. 420-quater cod. proc. pen., il termine entro il quale devono svolgersi le ricerche e’ pari al doppio dell’ordinario termine di prescrizione, ai sensi dell’art. 159, ultimo comma, cod. pen. L’erronea determinazione di detto termine rende fondato il ricorso, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente a tale statuizione.

Il Fatto

Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il Giudice dell’udienza preliminare di Rimini, ai sensi dell’art. 420-quater cod. proc. pen., aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato, indicando quale data finale delle ricerche il 18.12.2029.

Nel procedimento si contestavano due violazioni dell’art. 316-ter cod. pen., commesse rispettivamente il 9 giugno 2020 e il 28 agosto 2020. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 420-quater, comma 7, cod. proc. pen., sul presupposto che il termine ultimo, determinato in complessivi 9 anni, 4 mesi e 15 giorni, fosse stato erroneamente calcolato ai sensi dell’art. 159 cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto affrontato la questione di ammissibilita’ del ricorso. Ha ricordato che la ricorribilita’ diretta per cassazione della sentenza di non doversi procedere resa ai sensi dell’art. 420-quater cod. proc. pen. e’ stata risolta in senso affermativo dalle Sezioni unite con decisione del 26.9.2024, secondo l’informazione provvisoria, per tutti i motivi elencati nell’art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

Tale approdo conferma l’orientamento gia’ espresso da Sez. 5, n. 20140 del 2024, Rv. 286276, che aveva individuato proprio nell’erronea indicazione del termine finale delle ricerche una delle ipotesi in cui puo’ sussistere l’interesse a ricorrere contro la sentenza di non doversi procedere.

Nel merito, la Corte ha ritenuto il ricorso fondato. L’art. 420-quater cod. proc. pen. e l’art. 159, ultimo comma, cod. pen. stabiliscono che, in caso di sentenza di non doversi procedere pronunciata ai sensi del medesimo art. 420-quater, il termine di prescrizione e, correlativamente, il termine entro il quale devono svolgersi le ricerche dell’imputato, e’ pari al doppio dell’ordinario termine di prescrizione.

Poiche’ si procedeva per reati con termine ordinario di prescrizione di sei anni, il termine raddoppiato veniva a cadere, rispettivamente, il 9.6.2032 e il 28.8.2032. La diversa data indicata nella sentenza impugnata e’ rimasta priva di qualsiasi giustificazione, non essendo stato esplicitato il ragionamento giuridico sottostante.

La Corte ha quindi accolto il ricorso e annullato senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione del termine per lo svolgimento delle ricerche, potendosi procedere direttamente alla correzione e fissando tale termine al 28 agosto 2032.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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