Assegnazione del credito esclude restituzione del sequestro al terzo (Cass. pen. Sez. 2 n. 13413 del 13.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, in quanto meramente reiterativo, il ricorso per cassazione che riproponga censure già analiticamente scrutinate e disattese dal tribunale del riesame, limitandosi a esprimere un mero dissenso rispetto a motivazioni giuridicamente corrette. In tema di restituzione di cose sequestrate, a seguito dell’ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 cod. proc. civ., il creditore procedente subentra nella titolarità del credito, sicché è l’unico soggetto legittimato a chiederne la restituzione, restando esclusa la legittimazione del terzo depositario o del debitore esecutato. Avverso l’ordinanza di assegnazione è esperibile esclusivamente l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., non essendo più contestabile il diritto di procedere a esecuzione forzata nelle forme dell’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ.

Il Fatto

Il G.u.p. del Tribunale di Milano, accogliendo l’istanza di un istituto di credito, aveva revocato il sequestro preventivo della somma di euro 389.978,63 e ne aveva disposto la restituzione alla banca. Su appello della ricorrente, il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, confermava il provvedimento restitutorio.

La ricorrente proponeva ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 263 e 325 cod. proc. pen., dell’art. 55 d.lgs n. 159/2011 e dell’art. 1, comma 65, legge n. 147/2013, nonché mancanza di motivazione. La difesa contestava la legittimazione attiva dell’istituto bancario a richiedere la restituzione, la violazione del contraddittorio per mancata audizione del notaio depositario, l’erronea applicazione dell’art. 55 cod. antimafia e la ritenuta duplicazione delle istanze di restituzione.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che le censure fossero meramente reiterative di quelle già prospettate in sede di appello cautelare, alle quali il Tribunale aveva fornito adeguata e analitica risposta.

Quanto al difetto di legittimazione dell’istituto bancario, la Corte ha chiarito che al momento dell’esecuzione del sequestro la procedura esecutiva promossa dalla banca si era già conclusa con l’ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 cod. proc. civ. Tale provvedimento determina la sostituzione del creditore procedente all’originario creditore pignorato, con la conseguenza che il terzo è tenuto ad adempiere al creditore assegnatario e che solo quest’ultimo è legittimato a chiedere la restituzione delle somme sequestrate.

In relazione alla dedotta violazione dell’art. 55 d.lgs n. 159/2011, la Corte ha ricordato che il notaio è mero depositario della somma, e non parte del rapporto obbligatorio garantito. Ne consegue l’insussistenza della dedotta violazione del contraddittorio, non essendo il depositario soggetto legittimato a partecipare all’udienza camerale, e l’inapplicabilità della prevalenza del sequestro penale sul pignoramento civile, atteso che la procedura esecutiva si era già conclusa con l’assegnazione del credito.

La Corte ha infine rilevato che la ricorrente aveva omesso il confronto con le puntuali considerazioni reiettive del tribunale cautelare, limitandosi a esprimere un mero dissenso. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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