Domanda di protezione internazionale e competenza sulla convalida del trattenimento (Cass. civ. Sez. I n. 4120 del 14.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In caso di trattenimento del richiedente asilo presso un centro di permanenza, la presentazione della domanda di protezione internazionale radica la competenza sulla convalida del trattenimento e sulla sua proroga in capo alla sezione specializzata istituita presso il Tribunale, e non al Giudice di pace. La domanda, anche se reiterata, determina un mutamento del titolo del trattenimento, che prosegue per il periodo massimo normativamente previsto al fine di consentire l’espletamento della procedura di esame. La regola si desume dall’art. 6, comma 5, d.lgs. n. 142 del 2015 e dall’art. 3, comma 1, lett. c), d.l. n. 13 del 2017, conv. in l. n. 46 del 2017. Il difetto di competenza del giudice adito comporta la cassazione senza rinvio del provvedimento, non potendo il processo proseguire per decorso dei termini.
Il Fatto
Il ricorrente, richiedente asilo, era stato trattenuto presso un centro di permanenza temporanea. Nel corso del trattenimento aveva presentato domanda di protezione internazionale, poi dichiarata manifestamente infondata dalla competente Commissione, avverso la cui decisione aveva proposto ricorso davanti al Tribunale, con istanza di sospensione dell’esecutività.
Il Giudice di pace, investito della richiesta di proroga del trattenimento, l’aveva accolta per ulteriori trenta giorni. La difesa aveva eccepito preliminarmente l’incompetenza del giudice adito, essendo pendente il procedimento sulla protezione davanti alla sezione specializzata. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione di competenza sollevata con il primo motivo, che denuncia violazione dell’art. 6 d.lgs. n. 142 del 2015 in relazione agli artt. 3, 25 e 111 Cost. e all’art. 3, comma 1, lett. c), d.l. n. 13 del 2017.
Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui la presentazione della domanda di protezione internazionale, anche reiterata, radica la competenza sulla convalida in capo alla sezione specializzata presso il Tribunale e non al Giudice di pace (Sez. I, ordinanza n. 11859 del 12/04/2022; Cass. n. 18189 del 2020). La domanda, infatti, determina un mutamento del titolo del trattenimento, che prosegue per il periodo massimo previsto dalla legge per consentire l’esame della domanda.
La Corte esamina il quadro normativo, ricostruendo l’ambito di applicazione dell’art. 3, comma 1, lett. c), d.l. n. 13 del 2017. Le sezioni specializzate sono competenti per la convalida dei provvedimenti di trattenimento e proroga adottati a norma dell’art. 6, comma 5, d.lgs. n. 142 del 2015, dell’art. 10-ter d.lgs. n. 286 del 1998 e dell’art. 28 del regolamento UE n. 604/2013. In tutte queste ipotesi il questore dispone il trattenimento presso un centro di raccolta, assistenza o rimpatrio del richiedente la protezione.
Il primo motivo è quindi fondato. Nella fattispecie i presupposti che radicano la competenza del Tribunale ricorrono, poiché la domanda di protezione risulta presentata nel corso del trattenimento e prima dell’udienza di convalida davanti al Giudice di pace. L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo.
Alla fondatezza del motivo consegue la cassazione senza rinvio ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., non potendo il processo proseguire per decorso dei termini utili a disporre legittimamente la proroga. Quanto alle spese, essendo il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato e soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo a regolazione: il compenso va liquidato ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002 e, in caso di cassazione senza rinvio, dal giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato.
Nota della Redazione
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