Notifica della sentenza da parte del garante e termine breve di impugnazione (Cass. civ. Sez. II n. 34531 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo con pluralità di parti, la notifica della sentenza di primo grado eseguita dal chiamato in garanzia verso le parti del rapporto principale fa decorrere il termine breve di impugnazione anche nei confronti di queste ultime. La chiamata in causa in garanzia determina infatti un litisconsorzio unitario o quasi necessario, con conseguente inscindibilità delle cause ex art. 331 c.p.c., sicché l’impugnazione proposta dalla parte soccombente del rapporto principale deve essere notificata anche al garante. La regola dell’unitarietà del termine di impugnazione opera solo nelle ipotesi di cause inscindibili o tra loro dipendenti e non quando le cause siano scindibili o indipendenti. Ne consegue l’inammissibilità dell’appello notificato oltre il termine breve.
Il Fatto
Una società appaltatrice conveniva davanti al Tribunale la committente per ottenere la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento, consistito nel ritardo nell’emissione del certificato di collaudo e nel mancato pagamento del saldo, con condanna al risarcimento. La committente resisteva, eccependo la decadenza dall’azione e delle riserve iscritte, e proponeva domanda riconvenzionale, chiedendo la chiamata in causa dei progettisti e dei direttori dei lavori.
Il Tribunale rigettava le domande principali, accoglieva in parte quella subordinata e accoglieva la riconvenzionale. La società appaltatrice proponeva appello; nel giudizio di secondo grado veniva eccepita la tardività del gravame, perché la sentenza di primo grado era stata notificata su impulso di una compagnia assicuratrice chiamata in garanzia. La Corte d’appello dichiarava inammissibili l’appello principale e quello incidentale, confermando la pronuncia di primo grado. Da qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La questione centrale riguarda la decorrenza del termine breve per impugnare quando la notifica della sentenza di prime cure sia stata eseguita da un soggetto estraneo al rapporto sostanziale principale, quale il garante evocato in causa. La ricorrente sosteneva che, essendo scindibili i diversi rapporti definiti con la sentenza, la notifica avrebbe fatto decorrere il termine breve solo per i titolari del rapporto con la parte notificante.
La Corte respinge la tesi. Per effetto della chiamata in causa in garanzia si determina un litisconsorzio unitario, con conseguente inscindibilità delle cause ex art. 331 c.p.c.: la parte che impugna la sentenza a sé sfavorevole è tenuta a evocare in appello, oltre ai soggetti del rapporto principale, anche i garanti, anche quando il chiamato non abbia contestato la fondatezza della domanda e l’attore non abbia proposto domande nei suoi confronti.
Tale relazione di inscindibilità prescinde dal contegno processuale delle parti e vale sia per la garanzia propria sia per la garanzia impropria, distinzione che ha mera valenza descrittiva. Di conseguenza, anche la notifica della sentenza eseguita dal garante verso le parti del rapporto principale è idonea a far decorrere il termine breve nei confronti di tali destinatari.
La Corte richiama il principio dell’unitarietà del termine di impugnazione, che opera solo nelle ipotesi di cause inscindibili o comunque dipendenti, ovvero quando la controversia concerna un unico rapporto sostanziale o processuale, e non quando si tratti di cause scindibili o indipendenti. Su questa base ritiene superato l’orientamento che, in caso di chiamata in garanzia impropria, considerava le due cause distinte e scindibili.
Nel caso concreto, la notifica della sentenza depositata il 22 marzo 2017, eseguita il 30 marzo 2017 dalla parte del rapporto di garanzia verso le parti del rapporto principale, era dunque idonea a far decorrere il termine breve di trenta giorni ex art. 325 c.p.c.. L’appello, il cui procedimento notificatorio era stato avviato solo il 23 ottobre 2017, è pertanto inammissibile per tardività. Il ricorso incidentale è respinto: assorbito il primo motivo condizionato, il secondo è inammissibile per difetto di interesse e il terzo, sulle spese, è infondato.
Nota della Redazione
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