Omessa motivazione sulle sanzioni: cassazione con rinvio per vizio di omessa pronuncia (Cass. civ. Sez. 5 n. 2312 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mera petizione di principio, di natura puramente assertiva e priva di qualunque cenno argomentativo, con cui il giudice d’appello conferma la legittimità delle sanzioni, integra il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. Ne consegue la cassazione della sentenza con rinvio al giudice di merito, affinché provveda all’esame dell’appello erariale limitatamente alle sanzioni. Il sopravvenuto fallimento di una parte nel giudizio di legittimità non determina l’interruzione del processo.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava alla società e ai soci avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2001/2005, contestando la fatturazione di operazioni soggettivamente inesistenti, realizzate mediante l’interposizione fittizia nei passaggi di merci e il rilascio di false dichiarazioni d’intento, finalizzate a escludere l’applicazione dell’IVA. La Commissione tributaria provinciale accoglieva solo parzialmente i ricorsi, riconoscendo la deducibilità dei costi ma confermando l’indetraibilità dell’IVA.
In riforma parziale, la Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello erariale, confermando integralmente gli atti impositivi. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione la società e i soci, deducendo quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente chiarito che il sopravvenuto fallimento di una delle parti non determina l’interruzione del giudizio di cassazione, caratterizzato dall’impulso d’ufficio.
Ha poi esaminato il primo motivo, con cui si deduceva la nullità della sentenza per omessa pronuncia in ordine al difetto di prova sulla falsità ideologica della lettera d’intenti. Il motivo è stato dichiarato inammissibile per l’assenza di allegazione circa la tempestività delle eccezioni e per il mancato confronto con le ragioni del giudice regionale. Nel merito, la Corte ha condiviso la motivazione del precedente inter partes relativo all’anno 2002, richiamando la giurisprudenza secondo cui il cedente, in caso di dichiarazione d’intenti ideologicamente falsa, deve dimostrare l’assenza di un proprio coinvolgimento nell’attività fraudolenta.
Con riguardo al secondo motivo, concernente l’omessa pronuncia in materia di sanzioni, la Corte lo ha ritenuto fondato. Il giudice regionale aveva confermato le sanzioni con la scarna affermazione che apparivano “correttamente applicate per le annualità 2004 e 2005”, senza alcuna motivazione. Tale risposta, essendo una mera petizione di principio priva di qualunque cenno argomentativo, non soddisfa il requisito minimo della motivazione e configura un’ipotesi di omessa pronuncia.
Il terzo e il quarto motivo, relativi rispettivamente all’omesso esame di un fatto decisivo e alla violazione dell’art. 14, comma 4-bis, l. n. 537/1993, sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha precisato che il vizio di motivazione, nella formulazione applicabile ratione temporis, è circoscritto all’omesso esame di un fatto storico decisivo, mentre le censure proposte critica vano in realtà l’interpretazione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento delle contestazioni erariali in ordine ai costi, calibrate sulla mancata certezza degli stessi.
In definitiva, la Corte ha accolto il secondo motivo, rigettando gli altri, e ha cassato la sentenza nei limiti del motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Veneto per l’esame dell’appello limitatamente alle sanzioni.
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Nota della Redazione
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