Estratto di ruolo non impugnabile: ricorso inammissibile rilevabile d’ufficio (Cass. civ. Sez. V n. 29047 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’estratto di ruolo non è atto autonomamente impugnabile, salvo i casi eccezionali previsti dall’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’art. 12 del d.l. n. 146 del 2021, convertito, con modificazioni, nella legge n. 215 del 2021, e poi sostituito dall’art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 110 del 2024. Il ricorso di primo grado proposto avverso l’estratto di ruolo è pertanto inammissibile per carenza dell’interesse a ricorrere, quale condizione dell’azione. Qualora non si sia formato un giudicato interno esplicito sulla autonoma impugnabilità dell’estratto, la Corte di cassazione ha il potere-dovere di rilevare anche d’ufficio tale inammissibilità. La sentenza impugnata va conseguentemente cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382, comma 3, cod. proc. civ., perché la causa non poteva essere proposta.
Il Fatto
Il contribuente, presa conoscenza di un estratto di ruolo rilasciato dall’agente della riscossione, contenente il riferimento a una cartella di pagamento emessa in forza di iscrizione a ruolo per un debito residuo, propose ricorso alla C.T.P. di Cagliari per ottenere la declaratoria di illegittimità della pretesa per inesistenza o nullità degli atti presupposti.
Nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate e con l’agente della riscossione, la C.T.P. dichiarò inammissibile il ricorso, accertata la ritualità delle notifiche degli atti presupposti. La C.T.R. della Sardegna confermò la pronuncia di primo grado. Avverso la sentenza d’appello il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi; l’Agenzia delle Entrate-Riscossione è rimasta intimata.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva d’ufficio l’inammissibilità del ricorso proposto in primo grado dal contribuente contro l’estratto di ruolo, richiamando Cass., Sez. U., n. 26283 del 2022 e, in senso conforme, Cass., Sez. V, n. 6857 del 2023.
Il Collegio osserva che, in seguito all’introduzione nell’ordinamento dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, l’estratto di ruolo non è impugnabile, a parte i casi eccezionali previsti nello stesso comma, dei quali il contribuente non ha dedotto l’esistenza.
La sezione, con orientamento cui intende dare continuità (Cass., Sez. V, n. 30952 del 2024), ha affermato che, qualora non si sia formato un giudicato interno esplicito sulla autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo, la Corte di cassazione ha il potere-dovere di rilevare anche d’ufficio l’inammissibilità del ricorso di primo grado per carenza dell’interesse a ricorrere, quale condizione dell’azione, sulla scorta dell’insegnamento delle sezioni unite del 2022.
La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, comma 3, cod. proc. civ., perché la causa non poteva essere proposta. I motivi del ricorso incidentale condizionato restano assorbiti.
Quanto alle spese, essendo la decisione presa sulla base di uno ius superveniens rispetto al tempo di proposizione del ricorso per cassazione, sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.
Nota della Redazione
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