Notifica al militare in servizio nulla senza consegna manuale (Cass. civ. Sez. 3 n. 24182 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando la notificazione al destinatario militare in attività di servizio non è eseguita a mani proprie, è necessario, ai sensi dell’art. 146 cod. proc. civ., che si proceda alla consegna di una copia dell’atto al pubblico ministero, che ne cura l’invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene, con le modalità stabilite dall’art. 46 disp. att. cod. proc. civ.. Il difetto di tale adempimento comporta la nullità della notificazione e della sentenza resa in contumacia del convenuto, con rimessione degli atti al giudice di primo grado. La sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. non opera in caso di mancata costituzione del destinatario, salvo che la mera conoscenza di fatto del giudizio sia rigorosamente provata da chi la invoca.
Il Fatto
Il ricorrente convenne in giudizio i coniugi, proprietari dell’immobile da lui occupato, chiedendo la declaratoria di nullità del contratto verbale di locazione e la condanna al rilascio e al pagamento dell’indennità di occupazione. Il tribunale accolse la domanda, ma la Corte d’appello, su impugnazione incidentale, dichiarò la nullità della notifica dell’atto di citazione nei confronti del convenuto, militare in attività di servizio, rilevando che la consegna era avvenuta presso la residenza a mani della madre, senza il successivo adempimento della consegna al pubblico ministero. La Corte territoriale dichiarò quindi la nullità della sentenza di primo grado e rimise le parti dinanzi al primo giudice ai sensi dell’art. 354 cod. proc. civ., ritenendo insussistente il litisconsorzio necessario tra i coniugi. Avverso tale decisione i soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione rigetta tutti i motivi di ricorso, fornendo una ricostruzione puntuale dell’art. 146 cod. proc. civ.. Quanto al primo motivo, relativo alla presunta natura alternativa delle due modalità di notifica previste dalla norma, la Corte richiama il principio consolidato secondo cui, ove la notifica al militare non sia eseguita a mani proprie, è necessario procedere alla consegna di copia dell’atto al pubblico ministero. Tale adempimento è posto a tutela del destinatario, in considerazione degli imprevedibili e frequenti spostamenti cui sono soggetti gli appartenenti ai corpi militari. La Corte esclude che la modifica dell’art. 137 cod. proc. civ. introdotta dal d.lgs. n. 149/2022 possa avere rilievo, atteso che la notifica a mezzo di posta elettronica certificata equivale alla notifica a mani proprie e rende superflua la procedura speciale.
Quanto al secondo motivo, la Corte ritiene insostenibile la tesi della sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., in quanto la sanatoria è configurabile solo ove il destinatario si costituisca in giudizio, evenienza non verificatasi nel caso di specie. La mera conoscenza di fatto del giudizio — che può essere sufficiente — deve essere rigorosamente provata da chi la invoca e non può desumersi da presunzioni semplici, come la circolazione della notizia in ambito familiare, né dall’avvenuta esecuzione della sentenza di primo grado, che dimostra al più la conoscenza dell’esito del giudizio e non la tempestiva conoscenza della pendenza.
Il terzo motivo — relativo all’omesso esame di un fatto decisivo — è infondato, perché la questione della conoscenza integra un vizio di violazione di norma del procedimento, deducibile solo ai sensi del n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ., e non del n. 5, che riguarda i vizi di motivazione. Il quarto motivo è infondato: la Corte d’appello ha correttamente considerato i coniugi originariamente convenuti quali litisconsorti necessari, atteso che la pretesa di rilascio era conseguenza della dedotta nullità di un contratto del quale entrambi erano parti, sicché era concreto il rischio di contrasto di giudicati in caso di scissione delle cause. Il quinto motivo è infondato per le medesime ragioni, posto che, una volta ritenuta l’inscindibilità delle posizioni, la rimessione dell’intera causa era questione rilevabile d’ufficio, a prescindere dal tenore delle domande proposte dalle parti.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 137 c.p.c. – Notificazioni
- Art. 146 c.p.c. – Notificazione a militari in attività di servizio
- Art. 156 c.p.c. – Rilevanza della nullità
- Art. 354 c.p.c. – Rimessione al primo giudice
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso