Costi black list e prova dell’interesse economico oltre il prezzo (Cass. civ. Sez. 5 n. 23218 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di deducibilità dei costi cd. black list, ai sensi dell’art. 110, commi 10 e 11, TUIR (nella versione ratione temporis applicabile, prima delle modifiche introdotte dalla legge n. 296/2006 e dell’abrogazione ad opera della legge n. 208/2015), l’onere probatorio del contribuente non è assolto dalla sola dimostrazione dell’effettività dell’operazione, dovendosi provare alternativamente che l’impresa estera svolga un’attività commerciale effettiva ovvero che l’operazione risponda ad un effettivo interesse economico. La prova di tale interesse non può consistere nel solo basso costo della merce, ma richiede la valutazione complessiva delle caratteristiche dell’importazione (qualità, tempestività nelle consegne, modalità di pagamento, comparazione con prodotti di altri Stati). La sopravvenuta insussistenza di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi costituisce sopravvenienza attiva imponibile ai sensi dell’art. 88, comma 1, TUIR, nel periodo d’imposta in cui la posta attiva emerge con certezza.
Il Fatto
La società contribuente, esercente attività di commercio, aveva impugnato un avviso di accertamento relativo a IRES e IVA per l’anno d’imposta 2010, con il quale l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione costi per euro 932.818,47, ritenuti indeducibili in quanto relativi ad operazioni intercorse con impresa localizzata in un Paese a fiscalità privilegiata. L’atto impositivo recuperava altresì una sopravvenienza attiva di euro 1.570.000,00, derivante dallo stralcio di posizioni debitorie connesse ad una cessione d’azienda.
Dopo il rigetto del ricorso in primo grado, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria aveva confermato l’accertamento, ritenendo che la documentazione prodotta dalla società (bolle doganali, certificazioni di origine, licenze di produzione) non fosse sufficiente a dimostrare né lo svolgimento di un’effettiva attività commerciale da parte del fornitore estero, né la sussistenza di un concreto interesse economico dell’operazione. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi di impugnazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato preliminarmente le questioni di rito, dichiarando l’inammissibilità del primo motivo, con cui si denunciava la nullità della sentenza per omessa pronuncia: da un lato, in virtù dell’effetto sostitutivo della sentenza d’appello, non può essere denunciato in cassazione il vizio di motivazione della sentenza di primo grado non rilevato dal giudice di appello; dall’altro, la censura non poteva trovare ingresso neppure sotto il profilo dell’asserita esondazione dal perimetro processuale. È stata altresì dichiarata inammissibile la questione, sollevata in memoria, relativa all’illegittimità dell’attività istruttoria per contrasto con l’art. 8 CEDU, trattandosi di causa di invalidità dell’avviso di accertamento la cui deduzione è onere della parte introdurre tempestivamente nel giudizio, secondo la struttura impugnatoria del processo tributario.
Con riguardo al secondo motivo, la Corte ha confermato l’inammissibilità della censura per omesso esame di fatti decisivi, operando il cd. meccanismo della “doppia conforme”: il nuovo terzo comma dell’art. 360 c.p.c. (introdotto dal d. lgs. n. 149/2022) preclude il ricorso per tale vizio quando la decisione di appello sia conforme a quella di primo grado, senza che la parte abbia dimostrato la diversità delle ragioni fattuali poste a base delle due decisioni.
Nel merito, la Corte ha rigettato i motivi relativi alla deducibilità dei costi. Quanto all’esimente dell’effettivo interesse economico, ha precisato che il contribuente deve dimostrare non soltanto il basso costo della merce importata — circostanza che, soprattutto all’epoca dei fatti, poteva offrire anche Paesi non rientranti nella black list — ma l’insieme delle caratteristiche dell’importazione che, nel loro complesso, rendano sussistente l’interesse ad acquistare da quel determinato fornitore. La sentenza impugnata aveva adeguatamente vagliato gli elementi addotti dalla società, pervenendo a un accertamento di fatto giuridicamente corretto, non sindacabile in sede di legittimità.
Infine, la Corte ha ritenuto infondato il quinto motivo, concernente la qualificazione come sopravvenienza attiva dello stralcio delle posizioni debitorie. Ha chiarito che, ai sensi dell’art. 88, comma 1, TUIR, la sopravvenuta insussistenza di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi costituisce componente positivo di reddito, a prescindere dalla circostanza che il costo sottostante non fosse stato dedotto: rileva, invece, l’iscrizione della passività nel bilancio dell’esercizio precedente e la sua eliminazione in un momento successivo. Il rigetto del ricorso ha comportato la condanna della società alla rifusione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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