Assicurazione INAIL: il trasferimento d’azienda non incide sul rischio se invariata la classificazione tariffaria (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5158 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l’oscillazione del tasso medio di tariffa per effetto dell’andamento infortunistico si applica in base alla classificazione dei lavori denunciati, sicché ciò che rileva è l’invariabilità della natura dell’attività esercitata dall’azienda cui il dipendente è addetto. Nei casi in cui non ricorra una modificazione della natura del rischio già coperto dall’assicurazione, non rilevano le variazioni riguardanti il titolare, il trasferimento d’azienda o il passaggio a diversa gestione tariffaria. La modifica della natura del rischio, conseguente a interventi sugli impianti o sulle lavorazioni, può essere fatta valere solo mediante la presentazione delle denunce previste dagli artt. 11, 19, 20 e 24 del d.m. 12.12.2000. La denuncia dei lavori costituisce dichiarazione di scienza che rende legittima l’imposizione contributiva corrispondente, salvo rettifica nelle forme di legge, senza possibilità di ripetere le somme versate in eccesso.
Il Fatto
La società ricorrente, subentrata nella titolarità di un sito industriale, contestava il calcolo del premio assicurativo INAIL per l’anno 2018, ritenuto comprensivo degli oneri relativi a un lavoratore che aveva cessato il rapporto di lavoro nel 1989 alle dipendenze della precedente proprietaria. La società eccepiva di essere stata costituita solo nel 2013, di avere acquisito il compendio aziendale dall’amministrazione straordinaria e di avere sostituito integralmente gli impianti produttivi, sicché nessuna continuità materiale sussisteva con l’attività che aveva determinato la malattia professionale del dipendente.
Il Tribunale di Terni rigettava la domanda e la Corte d’Appello di Perugia confermava la decisione, ritenendo decisiva l’invariata classificazione tariffaria dell’attività. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di violazione e falsa applicazione dell’art. 25, comma 2, del d.m. 12.12.2000.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo infondato, muovendo dal dato non contestato della denuncia presentata dalla società ricorrente nell’agosto 2013, recante l’indicazione della voce di tariffa 2193, corrispondente all’attività esercitata sia dall’impresa cessionaria sia da quella cedente. La ricorrente non aveva mai impugnato il provvedimento INAIL del settembre 2013, che aveva disposto il collegamento tra la posizione assicurativa della cedente e quella della cessionaria per le medesime lavorazioni.
La Suprema Corte ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, ricordando che, ai sensi degli artt. 39 e 40 del d.P.R. n. 1124/1965, le tariffe dei premi sono determinate in modo da comprendere l’onere finanziario corrispondente al rischio medio nazionale delle singole lavorazioni assicurate. La classificazione tariffaria dell’impresa risulta dalla denuncia che il datore di lavoro è tenuto a presentare ai sensi degli artt. 10 e 11 del d.m. 12.12.2000 e costituisce il criterio di individuazione della natura dell’attività esercitata.
Quanto al merito della censura, la Corte ha osservato che l’art. 25, comma 2, del d.m. cit. stabilisce che, ove non ricorra una modificazione nella natura del rischio già coperto dall’assicurazione, non rilevano le variazioni riguardanti il titolare dell’azienda, il trasferimento d’azienda o il passaggio a diversa gestione tariffaria. Ne consegue che il mutamento della titolarità dell’impresa non incide sul premio se rimane invariata la classificazione tabellare, essendo l’oscillazione del tasso medio correlata all’andamento infortunistico della specifica lavorazione cui il datore di lavoro è iscritto.
Con specifico riferimento alla dedotta sostituzione degli impianti produttivi, la Corte ha precisato che le modifiche delle condizioni di lavoro, degli impianti e delle lavorazioni possono rilevare solo se portate a conoscenza dell’istituto assicuratore mediante le denunce di variazione del rischio previste dagli artt. 11 e 24 del decreto ministeriale, che costituiscono il presupposto per ottenere una riduzione tariffaria ai sensi degli artt. 19, 20 e 24. In assenza di tali istanze, la modifica materiale degli impianti è irrilevante ai fini del calcolo del premio.
La decisione è infine confortata dal richiamo al principio di diritto enunciato da Cass. n. 21562/2019, secondo cui la denuncia dei lavori costituisce dichiarazione di scienza e non negoziale, che rende legittima l’imposizione contributiva corrispondente, con la conseguenza che la rettifica di eventuali errori può avvenire solo nelle forme di legge e non consente la ripetizione delle somme versate in eccesso.
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Nota della Redazione
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