Il giudicato su indennità spettanti al lavoratore non vincola se manca l’accertamento del conferimento formale dell’incarico dirigenziale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15349 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei rapporti giuridici di durata, l’autorità del giudicato impedisce il riesame delle questioni già decise con provvedimento definitivo, ma la sua efficacia si estende ai periodi successivi solo a condizione che il fatto costitutivo del diritto sia il medesimo e in relazione ai soli aspetti permanenti del rapporto, con esclusione di quelli variabili. Non è idonea a spiegare efficacia di cosa giudicata in giudizi differenti la decisione, ancorché definitiva, che abbia riconosciuto la spettanza di somme al lavoratore senza uno specifico accertamento dell’allegazione e della dimostrazione del formale conferimento di un incarico dirigenziale e del contestuale effettivo esercizio delle relative funzioni. Tale carenza di accertamento rende il precedente giudicato privo di efficacia preclusiva sia sui procedimenti futuri sia su quelli in corso e non ancora definiti.
Il Fatto
Il lavoratore aveva convenuto in giudizio l’Azienda Ospedaliera Universitaria e l’Università, chiedendo, previo accertamento del diritto all’equiparazione al dirigente di primo livello del CCNL dell’area dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale, la condanna al pagamento delle differenze sull’indennità di perequazione ex art. 31 d.P.R. n. 761/1979 per il periodo dal 7/3/2014 al 7/5/2017.
Il Tribunale di Napoli aveva rigettato la domanda, ma la Corte d’appello di Napoli, in riforma, l’aveva accolta rilevando il passaggio in giudicato di due proprie sentenze che avevano consolidato gli effetti di una precedente pronuncia del Tribunale di Napoli, intervenuta tra le stesse parti e fondata sulle medesime ragioni di fatto e di diritto, sia pure per un diverso periodo temporale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Azienda, censurando la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse errato nell’attribuire efficacia di giudicato esterno alla sentenza n. 8108/2016 del Tribunale di Napoli, in quanto tale pronuncia non conteneva alcuno specifico accertamento in ordine all’avvenuto formale conferimento di un incarico dirigenziale al lavoratore e al contestuale effettivo esercizio delle relative funzioni.
La S.C. ha dato continuità ai principi già affermati nelle ordinanze n. 25698/2025 e n. 5142/2024, rese su fattispecie sovrapponibile e tra le stesse parti, secondo cui le decisioni divenute definitive sulla spettanza di somme, ma prive della verifica specifica sulla debenza delle indennità di posizione, risultato ed esclusività, non svolgono alcuna efficacia preclusiva in giudizi differenti. Tali decisioni, non conformi ai principi di diritto enunciati, non possono fondare alcun giudicato favorevole al dipendente.
La Corte ha altresì precisato che, nei rapporti di durata, il vincolo del giudicato formatosi in relazione a periodi temporali diversi opera solo a condizione che il fatto costitutivo sia lo stesso e in relazione ai soli aspetti permanenti del rapporto. Nel caso di specie, mancando l’accertamento del conferimento dell’incarico e dell’effettivo svolgimento delle funzioni, i giudici di appello avrebbero dovuto verificare se il lavoratore avesse allegato e dimostrato tali elementi costitutivi. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.