L’IVA all’importazione non grava sul rappresentante indiretto: nessuna solidarietà senza norma nazionale esplicita (Cass. civ. Sez. 5 n. 8617 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rappresentante doganale indiretto, in base all’art. 77, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 952/2013, è debitore unicamente dei dazi doganali e non anche dell’IVA all’importazione. L’art. 201 della direttiva 2006/112/CE non consente di riconoscere la responsabilità solidale del rappresentante indiretto per il pagamento dell’IVA all’importazione in assenza di disposizioni nazionali che lo designino, in modo esplicito e inequivocabile, come debitore di tale imposta. Ne consegue che, in mancanza di tale norma, allo spedizioniere non è applicabile la sanzione per l’omesso pagamento dell’IVA all’importazione.
Il Fatto
La controversia origina da un controllo doganale su importazioni di merce della società importatrice, effettuate materialmente dallo spedizioniere doganale in qualità di rappresentante indiretto. L’ufficio accertava maggiori dazi e IVA all’importazione per non aver incluso nel valore dichiarato le royalties pagate per l’uso di marchi e diritti d’autore, e irrogava la sanzione, pari al 300% del tributo, notificandola sia all’importatrice sia allo spedizioniere quale obbligato solidale.
Dopo una prima fase in cui la Commissione tributaria regionale aveva annullato la sanzione, la Corte di cassazione, con ordinanza n. 26461/2023, cassava la decisione, ritenendo che il giudice d’appello non avesse correttamente valutato gli indicatori relativi al potere di controllo del licenziante sul produttore. Nel giudizio di rinvio, il giudice riconosceva la fondatezza dell’accertamento sui dazi, ma rideterminava la sanzione sul tributo doganale e annullava quella relativa all’IVA, escludendo la responsabilità solidale del rappresentante indiretto.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente disatteso l’eccezione di giudicato sollevata dalla società, basata sull’annullamento definitivo della sanzione nei confronti dell’importatrice. Ha ricordato il principio per cui il giudicato esterno può essere invocato in sede di legittimità solo se formatosi dopo il deposito del ricorso per cassazione; nel caso, la sentenza d’appello è successiva al giudicato, ma la relativa eccezione doveva essere proposta già nel giudizio rescissorio, non essendo stato fatto.
Nel merito, ha rigettato il motivo dell’Agenzia, che lamentava la violazione dell’art. 112 c.p.c. per aver il giudice del rinvio deciso ultra petita annullando la sanzione sull’IVA. La Corte ha chiarito che il perimetro del giudizio di rinvio è delimitato dalle ragioni dell’appello originario, salve le questioni già definite in sede di legittimità: lo spedizioniere aveva contestato l’atto sanzionatorio sin dal ricorso introduttivo sotto molteplici profili, e tali questioni erano rimaste assorbite nella prima decisione, poi cassata. Il giudice del rinvio ha quindi semplicemente esaminato tali ragioni, senza superare i propri limiti decisionali.
Nel merito, la Corte ha confermato la correttezza della decisione impugnata richiamando la giurisprudenza unionale (CGUE, causa C-714/20) e di legittimità, secondo cui il rappresentante indiretto è debitore dei soli dazi doganali, non anche dell’IVA all’importazione, in assenza di una norma nazionale che ne preveda espressamente la responsabilità solidale. Ha precisato che la disciplina doganale unionale non include l’IVA nell’obbligazione doganale e che l’art. 201 della direttiva IVA non è di per sé sufficiente a fondare la responsabilità del rappresentante. Ha infine escluso la sussistenza di un vizio di motivazione apparente, essendo la sentenza basata su un ragionamento giuridicamente corretto e logicamente coerente. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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