Rinuncia al ricorso e firma digitale del difensore: estinzione del giudizio (Cass. civ. Sez. V n. 15912 del 14.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione non controfirmata per accettazione dalla controparte e priva di sottoscrizione per autentica in copia analogica digitalizzata è comunque idonea a produrre effetti estintivi quando il documento rechi la firma digitale dei difensori, cui va ricondotta la paternità dell’atto e l’autentica della firma in esso dichiarata. Parimenti valida è l’accettazione della rinuncia da parte del rappresentante legale dell’ente, se il procuratore risulta munito di procura speciale conferita unitamente al mandato. Preso atto dell’accordo tra le parti, la Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese. La pronuncia di estinzione, non di rigetto o inammissibilità, esclude l’applicabilità del contributo unificato aggiuntivo, trattandosi di norma eccezionale e di stretta interpretazione.

Il Fatto

L’amministrazione comunale ha notificato al contribuente, concessionario di uno stabilimento balneare, un avviso di accertamento in rettifica per la TARSU relativa agli anni dal 2010 al 2013, ritenendo infedele la dichiarazione. Il contribuente ha impugnato l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, che ha accolto parzialmente il ricorso, ravvisando la prescrizione per l’annualità 2010.

La decisione è stata appellata da entrambe le parti davanti alla Commissione tributaria regionale per la Campania, che ha respinto sia l’appello principale sia quello incidentale. Avverso la sentenza di gravame la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, resistito dal comune con controricorso. Nelle more, in data 14/01/2025, è stata depositata rinuncia congiunta al ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare la questione della validità della rinuncia depositata. Rileva che essa non risulta controfirmata per accettazione dalla controparte e che nella copia analogica digitalizzata prodotta in atti manca la sottoscrizione per autentica da parte dei difensori.

Tali aspetti vengono tuttavia superati dalla firma digitale apposta dai difensori, da ritenersi equivalente: ad essa va ricondotta la paternità dell’atto, compresa l’autentica della firma dichiarata. La Corte estende il medesimo ragionamento all’accettazione prestata dal rappresentante legale del comune, osservando che il procuratore risulta munito di procura speciale conferita dal resistente unitamente al mandato.

Preso atto dell’accordo intervenuto tra le parti, la Corte dispone in conformità e dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di quella fase.

Quanto al contributo unificato, la Corte esclude che ricorrano i presupposti per l’ulteriore versamento previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/2012. Il tenore della pronuncia — di estinzione e non di rigetto, inammissibilità o improcedibilità — esclude difatti l’applicabilità della norma richiamata, trattandosi di disposizione lato sensu sanzionatoria, eccezionale e dunque di stretta interpretazione. La stessa estraneità della fattispecie consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo, come già affermato da Cass., Sez. 6-3, n. 19560 del 2015, Cass., Sez. V, n. 25485 del 2018, Cass., Sez. V, n. 10140 del 2020, Cass., Sez. V, n. 6400 del 2021, Cass., Sez. V, n. 19599 del 2022 e Cass., Sez. T., n. 11672 del 2023.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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