Nel giudizio di rinvio la CTR non può ignorare le domande gradate sui costi e sul cumulo giuridico delle sanzioni (Cass. civ. Sez. 5 n. 6441 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio, il giudice è tenuto a pronunciarsi sulle domande gradate già oggetto di omessa pronuncia rilevata dalla Corte di cassazione, non potendo limitarsi ad affermazioni astratte che non si confrontano con il tenore effettivo della doglianza, pena la motivazione apparente. In tema di sanzioni amministrative tributarie, ai sensi dell’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472/1997, il giudice dell’ultimo processo è competente a rideterminare la sanzione complessiva per violazioni della stessa indole commesse in periodi d’imposta diversi fino a quando le precedenti sentenze non siano passate in giudicato. Qualora sia ancora in contestazione l’an della violazione, si impone l’applicazione del più favorevole regime sanzionatorio sopravvenuto.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato un avviso di accertamento emesso per IRES, IVA e IRAP relativamente all’anno d’imposta 2006, con cui l’Agenzia delle entrate aveva recuperato a tassazione maggiori ricavi derivanti da cessioni non dichiarate emersi dal raffronto tra i prospetti inventariali e la consistenza materiale del magazzino. Dopo l’accoglimento del ricorso in primo grado, la CTR della Campania, sezione staccata di Salerno, aveva riformato la sentenza, confermando l’accertamento.
La società aveva quindi proposto ricorso per cassazione, accolto parzialmente con la sentenza n. 5171/2016, con cui la Corte aveva rilevato l’omessa pronuncia su tre specifiche domande: lo scomputo dei costi dai maggiori ricavi, l’applicazione dell’aliquota IVA media e il cumulo giuridico in tema di sanzioni. Nel giudizio di rinvio, la CTR aveva nuovamente rigettato le richieste con motivazioni che la società riteneva apparenti e non confrontate con il contenuto delle doglianze, proponendo nuovo ricorso per cassazione affidato a nove motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rigettato il primo motivo, relativo alla dedotta violazione del giudicato implicito. Ha precisato che l’accoglimento di un motivo formulato in termini di omessa pronuncia non implica alcuna valutazione di necessario accoglimento della domanda nel merito, essendo possibile per il giudice di legittimità evitare la regressione della causa solo quando si tratti di questione di diritto infondata che non richieda accertamenti in fatto.
Ha invece accolto il secondo motivo, ravvisando il vizio di motivazione apparente nella sentenza della CTR che, in relazione alla richiesta di scomputare dai maggiori ricavi i costi di acquisto delle merci, si era limitata ad affermare che l’Amministrazione aveva già tenuto conto dei costi indicati in dichiarazione. La Corte ha rilevato che il giudice del rinvio non si era fatto carico di valutare la rilevanza dei costi indicati dalla parte, né si era confrontato con il tenore effettivo della doglianza, resa oggetto dell’omessa pronuncia già rilevata con la sentenza n. 5171/2016.
La Corte ha accolto anche il quinto motivo, concernente l’applicazione dell’aliquota IVA media, rilevando che la motivazione della CTR, fondata sul rilievo che l’aliquota applicata era quella dichiarata dalla stessa società, appariva astratta rispetto alla censura, la quale deduceva che la contribuente poneva in essere sia operazioni soggette a IVA sia operazioni esenti e non imponibili, senza che l’ufficio avesse specificamente contestato la natura delle operazioni accertate.
Quanto all’ottavo motivo, la Corte ha richiamato il principio secondo cui, in caso di processi separati relativi a sanzioni della stessa indole commesse in periodi d’imposta diversi, l’ultimo giudice è competente a rideterminare la sanzione complessiva, ai sensi dell’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472/1997, fino a che le precedenti sentenze non siano passate in giudicato (Cass. n. 5648/2020). Ha ritenuto fondato altresì il nono motivo, rilevando che la CTR aveva omesso di pronunciare sulla richiesta di applicazione del più favorevole regime sanzionatorio introdotto dal d.lgs. n. 158/2015, dovendosi applicare lo jus superveniens quando sia ancora in contestazione l’an della violazione.
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Nota della Redazione
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