Reddito di partecipazione: il socio può contestare l’esistenza dell’utile anche se l’accertamento societario è definitivo (Cass. civ. Sez. 5 n. 19000 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il regime di pregiudizialità tra l’accertamento del reddito conseguito dalla società di capitali a ristretta base partecipativa e l’accertamento del reddito di partecipazione attribuito al socio viene meno quando l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società sia divenuto definitivo non perché giudizialmente ritenuto fondato nel merito, bensì per mancata impugnazione o per vizi procedurali dell’impugnativa proposta. In tale evenienza, il socio può contestare, con riferimento al reddito di partecipazione a lui attribuito, non solo la mancata distribuzione in suo favore degli utili conseguiti dalla società, ma anche la stessa effettiva esistenza del maggior reddito societario accertato e il suo ammontare, ai sensi dell’art. 38, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973.
Il Fatto
Una socia unica e amministratrice di una società a responsabilità limitata impugnava l’avviso di accertamento con cui le erano stati contestati redditi di partecipazione per l’anno d’imposta 2012, pari al 49,72 per cento degli utili extracontabili emersi dall’accertamento di un maggior reddito d’impresa della società, conseguente all’omessa contabilizzazione di ricavi fondata su false fatture. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso e la Commissione tributaria regionale, adita dall’Agenzia delle Entrate, respingeva l’appello, riconoscendo alla socia la possibilità di contestare autonomamente l’esistenza del reddito societario ancorché l’accertamento nei confronti della società fosse divenuto definitivo per mancata impugnazione. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate denunciava la violazione e falsa applicazione dell’art. 38, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c. nonché dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la definitività dell’accertamento societario, per effetto della mancata impugnazione, avrebbe impedito al socio di contestare l’esistenza del reddito d’impresa, potendo egli fornire la prova contraria solo dimostrando di non aver ricevuto gli utili extracontabili.
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo infondato, richiamando il proprio consolidato orientamento. In caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, la circostanza che l’avviso emesso nei confronti della società sia divenuto definitivo per mancata impugnazione o per vizi procedurali non fa sorgere un vincolo di pregiudizialità nel giudizio promosso dal socio avverso l’accertamento del reddito di partecipazione. Difettando la pregiudizialità, il socio può contestare non solo la presunta distribuzione degli utili, ma anche l’effettiva esistenza e l’ammontare del maggior reddito societario accertato.
La Corte ha precisato che il regime di pregiudizialità tra i due giudizi viene meno proprio quando la definitività dell’accertamento sociale non consegue a una decisione giurisdizionale di merito che ne abbia riconosciuto la fondatezza, ma deriva dall’inerzia della società o da vizi procedurali dell’atto impugnativo. In tali ipotesi, la pretesa nei confronti del socio non può considerarsi assistita da una stabilità derivante da un sindacato giudiziale sul merito della pretesa stessa.
Nel caso di specie, la Commissione tributaria regionale si era attenuta al principio richiamato, riconoscendo alla contribuente la facoltà di contestare autonomamente l’esistenza e l’ammontare del reddito di impresa della società, risultante da un accertamento definitivo per mancata impugnazione. Il ricorso è stato pertanto rigettato, senza pronuncia sulle spese, essendo la contribuente rimasta intimata, e con esclusione dell’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Nota della Redazione
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