Estratto di ruolo non impugnabile senza interesse tipizzato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10991 del 26.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche mediante ruolo, l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, introdotto dall’art. 3-bis d.l. n. 146/2021, convertito nella legge n. 215/2021, tipizza le ipotesi in cui l’estratto di ruolo è direttamente impugnabile, selezionando i casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale. Tale disposizione concorre a plasmare l’interesse ad agire, che si atteggia come condizione dell’azione di natura dinamica e può assumere diversa configurazione fino alla decisione. La norma è applicabile anche ai processi pendenti, perché specifica e concretizza l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata. Nei giudizi in corso il debitore deve perciò dimostrare lo specifico interesse tipizzato; non è configurabile un interesse ad agire in re ipsa, disancorato dalle ipotesi di legge.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado, che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione al ruolo esattoriale proposta dal contribuente per difetto di interesse ad agire. Il giudice di merito aveva valorizzato, tra l’altro, l’assenza di ogni minaccia di azione esecutiva.
Il contribuente ricorreva per cassazione con due motivi, illustrati da memoria. Resistevano l’Agenzia delle Entrate Riscossione con controricorso e l’INPS, che depositava procura in calce al ricorso notificato. All’esito di una proposta di definizione agevolata ex art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ., il ricorrente chiedeva la decisione ai sensi del secondo comma della medesima disposizione.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 100 cod. proc. civ., contestando la carenza di interesse concreto e attuale. Con il secondo motivo lamentava la violazione dell’art. 3, commi 9 e 10, legge n. 335/1995 sulla prescrizione quinquennale, sostenendo che l’atto esattoriale costituisce di per sé titolo esecutivo anche in assenza di atti esecutivi.
La Corte esamina congiuntamente le censure e le dichiara inammissibili sulla scorta dello ius superveniens, applicabile anche ai giudizi in corso. Il richiamato art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 stabilisce che l’estratto di ruolo non è impugnabile, salvo che il debitore dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Secondo la Corte la previsione seleziona specifiche ipotesi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela. L’interesse ad agire assume così natura dinamica e può ridescriversi fino al momento della decisione, anche in virtù di una norma sopravvenuta, come affermato dalle Sezioni Unite n. 26283 del 2022.
Nei processi pendenti deve dunque essere dimostrato lo specifico interesse tipizzato dalla norma. Nel caso di specie nessuna delle ipotesi enucleate è stata allegata, come evidenziato anche dalla controricorrente. Il rilievo è assorbente e supera la prospettazione di un interesse ad agire in re ipsa.
Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese secondo soccombenza. Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta non accettata, ai sensi dell’art. 380-bis, ultimo comma, cod. proc. civ., si applica l’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.: la parte ricorrente è condannata a una somma equitativamente determinata in favore della resistente e a un’ulteriore somma in favore della Cassa delle Ammende, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 27195 e n. 27433 del 2023.
Nota della Redazione
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