Ricorso inammissibile se reitera i motivi d’appello senza confronto critico (Cass. pen. Sez. VII n. 35134 del 01.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera i motivi già prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato e limitandosi a lamentare, in maniera generica, una presunta carenza o illogicità della motivazione. Il vizio di motivazione deve essere dedotto mediante specifica confutazione delle ragioni del giudice di merito. La regolarità dell’accertamento etilometrico, in presenza di documentata omologazione dell’apparecchio, non può essere contestata con censure prive di riferimento a elementi concreti di malfunzionamento. Il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, fondato sui parametri di cui all’art. 133 cod. pen. e sull’elevato tasso alcolemico, costituisce valutazione discrezionale censurabile nei soli limiti del vizio logico.

Il Fatto

Il ricorrente è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 186-bis, commi 1 e 3, in relazione all’art. 186, comma 2, lett. b), e comma 2-sexies, d.lgs. n. 285 del 1992, con condanna alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1600,00 di ammenda. La Corte d’appello di Venezia, con provvedimento dell’11.12.2025, ha confermato la decisione del Tribunale di Treviso.

Avverso tale pronuncia il difensore di fiducia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta inutilizzabilità dell’accertamento etilometrico e la violazione di legge per la mancata assoluzione, quantomeno per la particolare tenuità del fatto.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi ripropongono le medesime doglianze già sviluppate con l’atto di appello, senza alcun confronto con le statuizioni della sentenza impugnata, che aveva invece fornito una puntuale e logica risposta alle questioni sollevate.

Il principio è enunciato in termini generali: è inammissibile il ricorso che reitera i motivi prospettati in appello e motivatamente respinti, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione. A sostegno la Corte richiama Sez. 2, n. 27816 del 22.03.2019, Rv. 276970.

Quanto alla prima censura, la Corte rileva che il giudice di merito, con motivazione esente da aporie logiche, ha evidenziato la documentata regolare omologazione dell’etilometro; per converso, l’atto di impugnazione non ha indicato alcun elemento o fatto da cui desumere il mancato funzionamento dell’apparecchio.

Quanto alla seconda censura, la Corte d’appello ha rigettato l’istanza ex art. 131-bis cod. pen. alla luce dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen., tenendo conto in particolare dell’elevato tasso alcolemico riscontrato, dal quale è derivato un rischio concreto ed elevato per la sicurezza della circolazione stradale.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo il richiamo a Corte cost. sent. n. 186 del 13.06.2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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