Revocazione della confisca di prevenzione: errore di fatto non è motivo (Cass. pen. Sez. II n. 21952 del 12.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione della confisca di prevenzione, l’errore di fatto o di diritto in cui siano incorsi i giudici della prevenzione non integra alcuna delle condizioni elencate dall’art. 28, comma 1, d.lgs. n. 159/2011, tra le quali non rientra l’error in procedendo o in iudicando. La revocazione ha un orizzonte circoscritto e una premessa obbligata: la sussistenza di un novum, costituito da una prova sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione ovvero preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva. In difetto di tale condizione, l’istanza è inammissibile, perché diversamente la revocazione si trasformerebbe da rimedio straordinario in una sorta di impugnazione tardiva, superando la definitività della decisione sulla confisca.

Il Fatto

Il proposto aveva chiesto alla Corte d’appello la revocazione della misura di prevenzione patrimoniale con cui era stata disposta la confisca di una palazzina e di altri immobili. A fondamento dell’istanza deduceva un novum documentale: gli atti comprovanti che l’acquisto dei beni era avvenuto in un periodo estraneo all’intervallo temporale in cui egli era stato ritenuto socialmente pericoloso. Sosteneva, in particolare, che la pericolosità era stata retrodata erroneamente per effetto dell’attribuzione al proposto di una condanna pronunciata a carico di un co-proposto omonimo.

La Corte d’appello ha rigettato l’istanza, rilevando l’insussistenza della condizione della prova nuova e giudicando inconferente ogni altra questione. Il proposto ha quindi impugnato per cassazione, deducendo violazione di legge in relazione all’art. 28 d.lgs. n. 159/2011 e l’illegittimità della confisca.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché basato su un motivo manifestamente infondato. Il giudizio di revocazione della confisca — ha osservato — ha un perimetro circoscritto e una premessa indefettibile: la sussistenza di una delle circostanze elencate dal comma 1 dell’art. 28 d.lgs. n. 159/2011. Tra queste non figura l’error in procedendo o in iudicando, con la conseguenza che l’erronea attribuzione al proposto di una condanna riferibile al co-proposto resta questione estranea al rimedio.

Quanto alla documentazione allegata, la Corte ha richiamato il principio per cui prova nuova, in tema di confisca di prevenzione, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento, essendosi formata dopo di esso, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva (Sezioni Unite n. 43668 del 26.05.2022, Lo Duca). L’istituto presuppone, salvo l’eccezione della falsità o illiceità della documentazione, la sopravvenienza o la scoperta di un quid novi, che solo legittima la lesione del giudicato “debole” proprio dei provvedimenti di prevenzione.

In difetto del novum, ha aggiunto la Corte, l’indiscriminata possibilità di chiedere la revocazione si tradurrebbe nel superamento della definitività della decisione sulla confisca (Sez. VI n. 3933 del 08.01.2026, D’Onghia), trasformando il rimedio straordinario in impugnazione tardiva.

Nel caso concreto, gli atti di acquisto allegati avrebbero dovuto essere prodotti, ove non già in primo grado, in sede di appello avverso il provvedimento di confisca, o al più tardi con il ricorso per cassazione. Pur avendo proposto un motivo sulla perimetrazione del periodo di pericolosità, la difesa non lo aveva supportato con indicazioni e documentazioni sulle date di acquisto dei singoli beni, così da consentire di accertare il concreto pregiudizio derivante dall’ampliamento del periodo di pericolosità. Tale onere dimostrativo incombeva al proposto e andava assolto tempestivamente, nel corso del giudizio di prevenzione.

All’inammissibilità è conseguita, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisati profili di colpa, della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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