Evasione dagli arresti domiciliari fuori dalla fascia autorizzata (Cass. pen. Sez. VII n. 7557 del 25.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Integra il reato di evasione di cui all’art. 385 cod. pen., e non una mera trasgressione alle prescrizioni imposte sanzionabile ex art. 276 cod. proc. pen., la condotta di chi, sottoposto agli arresti domiciliari con autorizzazione ad assentarsi nel corso della giornata, si allontani dal luogo di detenzione in un arco temporale inconciliabile con la fascia oraria prefissata dall’autorità giudiziaria nel provvedimento cautelare. La violazione dei limiti dell’autorizzazione, anche quando il soggetto si trovi lungo il percorso di rientro al domicilio, è idonea a fondare la fattispecie criminosa, rilevando il tempo trascorso e le modalità dell’allontanamento. È preclusa alla Corte di legittimità una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, riservata in via esclusiva al giudice di merito.
Il Fatto
Il ricorrente, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, era stato autorizzato ad assentarsi per recarsi presso il Centro per l’impiego di Moncalieri. All’esito del tragitto, veniva trovato oltre due ore dopo la partenza in zona poco distante dalla struttura, a bordo di un’autovettura con soggetti estranei. Da qui la condanna per evasione, confermata dalla Corte di appello di Torino.
Avverso la sentenza di secondo grado il condannato proponeva ricorso per cassazione, eccependo violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla configurabilità dell’art. 385 cod. pen., sostenendo che la condotta andava qualificata come semplice trasgressione alle prescrizioni.
La Motivazione della Corte
La Corte territoriale aveva respinto il motivo di gravame osservando che l’autorizzazione prevedeva esclusivamente i percorsi di andata e ritorno tra il domicilio e il Centro per l’impiego. Il ricorrente era stato trovato oltre due ore dopo la partenza, in zona poco distante dal Centro, a bordo di un’autovettura con soggetti estranei, anche pregiudicati.
Il Collegio giudica la motivazione non illogica e conforme al principio secondo cui la condotta di chi si allontani in un arco temporale inconciliabile con la fascia prefissata dall’autorità giudiziaria integra il reato di evasione, e non la mera trasgressione sanzionabile ex art. 276 cod. proc. pen.
Non rileva, ha osservato la Corte d’appello, che il soggetto si trovasse sul percorso di rientro al domicilio. Il lasso di tempo intercorso e la presenza a bordo dell’autovettura con soggetti estranei, anche pregiudicati, evidenziano la chiara violazione dei limiti dell’autorizzazione. Il motivo, già proposto in gravame, è pertanto reiterato senza esito.
Il ricorrente chiedeva, in sostanza, una diversa lettura degli elementi di fatto. La Corte ribadisce che tale valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, senza che la prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze processuali possa integrare vizio di legittimità. Sono precluse al giudice di legittimità la rilettura dei fatti e l’adozione autonoma di nuovi parametri di ricostruzione, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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