Misure alternative al condannato per reato ostativo e obblighi risarcitori (Cass. pen. Sez. 7 n. 15739 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza che abbia negato una misura alternativa alla detenzione al condannato per reato ostativo, quando la decisione impugnata abbia motivato il diniego facendo leva sull’omesso adempimento degli obblighi risarcitori e riparatori e sulla mancata prova della recisione dei rapporti con l’ambiente criminale di provenienza. Le obiezioni del ricorrente che non si confrontino con tali puntuali rilievi e che prospettino questioni già scrutinate in precedenza sono inidonee a giustificare l’esercizio dei poteri censori del giudice di legittimità.

Il Fatto

Sul ricorso proposto dal condannato a pena irrevocabile per reato ostativo, avverso l’ordinanza dell’8 luglio 2025, il Tribunale di sorveglianza di Napoli aveva dichiarato inammissibile la richiesta di ammissione a una misura alternativa alla detenzione. Il giudice di merito aveva motivato il diniego con l’omesso adempimento degli obblighi risarcitori e riparatori e con la carenza di prova circa la recisione dei rapporti con l’ambiente criminale di provenienza e l’assenza di pericolo del loro ripristino. Avverso tale ordinanza, il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando i motivi di doglianza.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione, nel valutare la fondatezza del ricorso, ha rilevato che il Tribunale di sorveglianza aveva indicato con dovizia di argomentazioni le ragioni dell’inammissibilità della richiesta di misura alternativa. Il Collegio ha escluso che le obiezioni sollevate dal condannato, anche con la successiva memoria, fossero idonee a giustificare l’esercizio dei poteri censori del giudice di legittimità, trattandosi di rilievi generici.

In particolare, la Corte ha ritenuto che l’asserita impossibilità di garantire una utile collaborazione fosse un profilo già scrutinato in termini sfavorevoli al condannato da una precedente ordinanza, e che le prospettate precarie condizioni economiche fossero state declinate in termini di palese genericità, senza confrontarsi con gli specifici rilievi del Tribunale. Il ricorrente, infatti, non aveva dimostrato di avere introdotto la questione nei tempi e nei modi previsti.

La Suprema Corte ha, inoltre, valorizzato le considerazioni svolte dal giudice di merito in ordine alla persistente operatività del sodalizio criminale nel quale il condannato aveva militato e alla rilevanza, ai fini della valutazione dell’attuale pericolo di mantenimento o ripresa dei contatti con l’associazione, dell’accertata detenzione di un telefono cellulare in costanza di restrizione carceraria. Tali elementi sono stati ritenuti sintomatici della permanenza di un collegamento con l’ambiente di provenienza.

Alla luce di tali rilievi, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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