Evasione esclusa se allontanamento da detenzione domiciliare non supera dodici ore (Cass. pen. Sez. VI n. 38264 del 25.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di detenzione domiciliare sostitutiva disposta ai sensi dell’art. 56 legge n. 689/1981, il delitto di evasione si configura solo quando l’allontanamento dal luogo di detenzione si protrae oltre dodici ore, ai sensi dell’art. 72, comma 1, legge n. 689/1981, come modificato dall’art. 71, comma 1, lett. v), d.lgs. n. 150/2022. L’identità lessicale tra detenzione domiciliare in fase di espiazione e detenzione domiciliare sostitutiva non consente di applicare il regime dell’ordinamento penitenziario. Nel giudizio di applicazione della pena su richiesta delle parti, l’erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile per cassazione ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. quando integra un errore manifesto.

Il Fatto

Il Tribunale di Verona, con sentenza del 07.07.2025, su richiesta delle parti e ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., applicava la pena di otto mesi di reclusione, sostituita con la detenzione domiciliare, per il reato di evasione commesso il 5 luglio 2025. L’imputato era stato arrestato in flagranza e l’arresto convalidato.

Il difensore ricorreva per cassazione con due motivi. Il primo censurava la convalida dell’arresto, deducendo che l’imputato non si trovava in detenzione domiciliare ex art. 47-ter legge n. 354/1975, bensì in detenzione domiciliare sostitutiva ex art. 56 legge n. 689/1981, con autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio. Il secondo motivo denunciava l’erronea qualificazione giuridica del fatto, poiché l’allontanamento non si era protratto oltre le dodici ore previste dall’art. 72, comma 1, legge n. 689/1981.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso ammissibile. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione per erronea qualificazione giuridica del fatto, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è limitato ai soli casi di errore manifesto. La Corte ritiene che tale sia l’errore oggetto di censura.

Il fatto era stato qualificato come evasione sul presupposto erroneo che l’imputato, al momento dell’accertamento, si trovasse in detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47-ter legge n. 354/1975. Dalla lettura degli atti, consentita in ragione del vizio denunciato, emerge invece che l’imputato era in regime di detenzione domiciliare sostitutiva ex art. 56 legge n. 689/1981, disposta con sentenza del 9 settembre 2024 del Tribunale di Verona, definitiva il 25 ottobre 2024.

Il Magistrato di sorveglianza, con decreto richiamato nel capo di imputazione, lo aveva autorizzato ad allontanarsi dal domicilio in precisi giorni e orari. La Corte osserva che l’identità lessicale dei due istituti non giustifica l’applicazione del regime della detenzione domiciliare in fase di espiazione, previsto dall’ordinamento penitenziario, anziché di quello delle sanzioni sostitutive, previsto dalla legge di depenalizzazione.

Quest’ultimo configura il reato solo quando l’allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare sostitutiva si protrae oltre dodici ore. Nella specie l’arresto è stato eseguito alle ore 18:00 di sabato 5 luglio 2025, mentre l’imputato era autorizzato a uscire dalle 8 alle 12: il termine di dodici ore, previsto dall’art. 72 legge n. 689/1981, come modificato dal d.lgs. n. 150/2022 e dal d.lgs. n. 31/2024, non era decorso. Il delitto di evasione non era dunque configurabile.

Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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