Intercettazioni, la difesa deve attivarsi per ottenerne le copie (Cass. pen. Sez. VI n. 38258 del 25.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, la tempestività dell’autorizzazione del pubblico ministero al rilascio delle copie delle registrazioni delle intercettazioni non è sufficiente ad escludere la nullità per violazione del diritto di difesa, a norma dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., essendo necessario che alla stessa sia data tempestiva esecuzione da parte degli uffici ausiliari delegati, ciascuno per la parte di sua competenza. Tuttavia, una volta ottenuta la tempestiva autorizzazione, grava sul difensore l’onere di diligenza di attivarsi per entrare in possesso della documentazione, poiché non sussiste alcun obbligo dell’ufficio delegato di recapitare i supporti al richiedente, né della segreteria del pubblico ministero di avvisare il difensore della disponibilità al rilascio. Ne consegue che l’omessa attivazione della difesa esclude la configurabilità della nullità lamentata.

Il Fatto

Un indagato per partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, con ruolo direttivo, e per reati-scopo impugna l’ordinanza del Tribunale di Trento che ha respinto la sua istanza di riesame avverso il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari gli aveva applicato il divieto di dimora nel territorio della provincia di Trento.

La difesa denuncia la violazione dell’art. 268 cod. proc. pen. e la conseguente nullità del provvedimento, per non essere state messe a disposizione, in tempo utile per l’udienza di riesame, le registrazioni delle conversazioni intercettate valorizzate nell’ordinanza cautelare. Il Tribunale del riesame ha disatteso l’eccezione, ritenendo che il pubblico ministero avesse prontamente autorizzato il rilascio e che la difesa non si fosse fatta parte diligente nell’informarsi sugli esiti dell’istanza e nel mettere a disposizione i supporti digitali.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione riconosce fondato il rilievo del ricorrente secondo cui non basta la tempestività dell’autorizzazione al rilascio delle copie da parte del pubblico ministero. È altresì necessario che alla stessa sia data tempestiva esecuzione da parte degli uffici ausiliari delegati — segreteria e polizia giudiziaria — ciascuno per la parte di sua competenza. In caso di omessa o tardiva esecuzione, il materiale istruttorio non può ritenersi effettivamente messo a disposizione della difesa richiedente. Sul punto la Corte richiama Sez. 5, n. 22270 del 12/04/2011, Lin.

Nel caso concreto la difesa ha assolto al duplice onere di provare la tempestiva richiesta rivolta al pubblico ministero e l’omesso o ritardato rilascio della documentazione: sul punto è richiamata Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021, Scozzafava.

Ciò nonostante, il ricorso non merita accoglimento. Non risulta — anzi la difesa lo nega — che essa abbia adempiuto all’ulteriore dovere di diligenza gravante sul difensore: quello di attivarsi, una volta ottenuta la tempestiva autorizzazione, per entrare in possesso delle copie delle registrazioni. La Corte esclude che sussista un obbligo dell’ufficio delegato di recapitare la documentazione al richiedente, o della segreteria del pubblico ministero di dare avviso al difensore della disponibilità al rilascio, richiamando Sez. 5, n. 33874 del 05/07/2021, Giglio e, in motivazione, Sez. 6, n. 27865 del 25/06/2025, Di Palo.

Ne deriva l’inesistenza della lamentata nullità. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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