Revoca dell’affidamento in prova per condotte incompatibili (Cass. pen. Sez. I n. 40106 del 15.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale non è subordinata alla pura e semplice violazione della legge penale o delle prescrizioni della misura, ma all’ipotesi in cui il giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di merito, ritenga che tali violazioni costituiscano in concreto un fatto incompatibile con la prosecuzione dell’esperimento. Il giudizio è rimesso alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza, che ha solo l’obbligo di giustificare l’uso del potere con motivazione logica ed esauriente. Ai fini della valutazione di compatibilità delle condotte con la prosecuzione della misura, quando esse possano dar luogo a procedimenti penali, non è necessario attendere l’esito di questi ultimi, non essendo configurabile alcuna pregiudizialità, neppure logica: rileva la compatibilità delle condotte, a prescindere dalla loro rilevanza penale, con il beneficio e con la responsabile gestione dello stesso.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con l’ordinanza impugnata, revocava con effetto dal 3 maggio 2025 la misura alternativa dell’affidamento in prova concessa al condannato in relazione a una pena inflitta per tentata rapina aggravata ed altro. Il tribunale faceva proprie le valutazioni del magistrato di sorveglianza che, nel disporre la sospensione cautelativa, aveva evidenziato l’incompatibilità dei comportamenti del condannato con la prosecuzione del beneficio: a seguito di perquisizione per la ricerca di una telecamera rubata, l’affidato aveva consegnato alle forze di polizia cinque telecamere di cui non aveva saputo giustificare la provenienza, ed era stato denunciato per ricettazione.
Avverso l’ordinanza il condannato proponeva ricorso per cassazione, lamentando, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la carenza di motivazione del tribunale sull’incompatibilità delle condotte, nonostante il complessivo andamento positivo della prova e la consegna spontanea delle telecamere.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara anzitutto inammissibile la memoria difensiva, con allegata documentazione, perché depositata oltre il termine di quindici giorni prima dell’udienza stabilito dall’art. 611 cod. proc. pen. Nel merito, il ricorso è infondato e va respinto.
La Suprema Corte richiama la propria giurisprudenza (Sez. 1, n. 27713 del 06/06/2013, Rv. 256367; Sez. 1, n. 2566 del 07/05/1998, Rv. 210789): la revoca dell’affidamento in prova non è rapportata alla sola violazione della legge penale o delle prescrizioni, ma all’ipotesi in cui il giudice ritenga che le violazioni costituiscano in concreto un fatto incompatibile con la prosecuzione dell’esperimento. Il relativo giudizio è rimesso alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza, con il solo obbligo di motivazione logica ed esauriente.
Quanto alla valutazione di compatibilità delle condotte con la prosecuzione della misura, la Corte ribadisce che non è necessario tener conto dell’esito dei procedimenti penali eventualmente instaurati, non essendo configurabile alcuna pregiudizialità, neppure logica (Sez. 1, n. 41796 del 09/09/2021, Rv. 282153 – 01). Ciò che rileva è la compatibilità delle condotte, a prescindere dalla loro rilevanza penale, con il beneficio e con la responsabile gestione dello stesso.
Alla luce di tali principi l’ordinanza impugnata, motivata in modo adeguato e non manifestamente illogico, si sottrae alle censure. La revoca non è stata disposta in modo automatico, ma sulla base di una valutazione complessiva della condotta: il condannato era in possesso di cinque telecamere di cui non aveva saputo giustificare la provenienza, e non risulta che le stesse fossero installate.
Esente da censure è anche la decorrenza degli effetti della revoca, fissata al 3 maggio 2025, giorno della consegna delle telecamere alle forze di polizia. Il tribunale ha così dato conto, in modo congruo e non contraddittorio, dell’esercizio della discrezionalità che la legge gli intesta; il ricorrente oppone argomenti di fatto, estranei alla cognizione della Corte di cassazione. Il ricorso è respinto con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.