Inammissibile il ricorso che chiede una rivalutazione delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 30871 del 12.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, perché non consentito dalla legge in sede di legittimità, il ricorso per cassazione che riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito e che è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie. La qualifica di amministratore di fatto di una società può essere affermata sulla base di un quadro indiziario grave, preciso e concordante, desumibile dai patti parasociali, dalle dichiarazioni dell’operatore dell’Agenzia delle entrate che ha svolto le verifiche, dagli elementi emersi nelle indagini per società connesse e dall’accertamento della non operatività degli emittenti le fatture. Non è necessario, a tal fine, il rilascio di una delega bancaria, amministrativa o di gestione, né l’applicazione di presunzioni legali tributarie.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato, in primo grado dal Tribunale di Mantova e in secondo grado dalla Corte di appello di Brescia, per due reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 2 del d.lgs. n. 74 del 2000: avere indicato, nella dichiarazione annuale IVA e in quella dei redditi per l’anno 2015, elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, al fine di evadere le imposte o conseguire un indebito rimborso. La Corte distrettuale, in parziale riforma, ha riqualificato come semplice la recidiva e rideterminato la pena in due anni e quattro mesi di reclusione.

La difesa ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha dedotto l’erronea applicazione della legge e vizi motivazionali sul riconoscimento della colpevolezza, assumendo che la Corte distrettuale non avrebbe indicato le ragioni per cui le prove non valevano a scagionare il ricorrente come i coimputati, e che la decisione si fonderebbe su mere presunzioni di natura tributaria. Con il secondo ha contestato la conferma della qualifica di amministratore di fatto, evidenziando che l’operatore dell’Agenzia delle entrate avrebbe ottenuto le informazioni solo da un coimputato e che non sarebbe stata accertata alcuna delega bancaria o di gestione.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I motivi, secondo la Corte, non sono consentiti in sede di legittimità perché riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito e volti a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al giudizio di legittimità.

Sul secondo motivo, la Corte rileva che la Corte di appello ha indicato in modo puntuale e logico le considerazioni e le risultanze probatorie poste a fondamento della conferma della qualità di amministratore di fatto. In particolare: i patti parasociali, che hanno dimostrato come il capitale sociale fosse interamente devoluto al ricorrente; le dichiarazioni dell’operatore dell’Agenzia delle entrate recatosi presso la società, dalle quali è emersa con chiarezza l’estraneità dell’amministratore di diritto alla gestione; gli elementi emersi dalle indagini della Guardia di Finanza per società connesse a quelle oggetto del procedimento.

Sul primo motivo, la Corte osserva che proprio tali risultanze — e non l’applicazione di presunzioni legali tributarie — hanno dimostrato l’estraneità ai fatti dei coimputati, inducendo la Corte territoriale a escludere l’equiparazione della loro posizione a quella del ricorrente.

L’insieme di tali elementi, unitamente all’accertamento della non operatività degli emittenti le fatture, costituisce, secondo la corretta valutazione dei giudici di primo e secondo grado, un quadro probatorio grave, preciso e concordante. La Corte richiama la sentenza della Corte cost. n. 86 del 2000 ed esclude che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità: a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *