Applicabilità della causa di non punibilità al reato di resistenza (Cass. pen. Sez. 6 n. 15587 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 131-bis, terzo comma, cod. pen., nella parte in cui preclude l’applicazione della causa di non punibilità ai delitti di cui agli artt. 336 e 337 cod. pen., costituisce uno jus superveniens di natura sostanziale e favorevole all’imputato, applicabile anche ai procedimenti in corso. Ne consegue che il giudice di legittimità, investito della questione, può e deve verificare direttamente la sussistenza dei presupposti applicativi della causa di non punibilità, senza necessità di annullamento con rinvio. Tale verifica resta tuttavia ostacolata dal requisito della non abitualità della condotta, che è integrata quando l’autore ha commesso almeno due illeciti, oltre quello per cui si procede, anche successivamente alla sua realizzazione.
Il Fatto
La Corte di appello di Genova confermava la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale della stessa città nei confronti dell’imputato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale di cui all’art. 337 cod. pen. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, articolando due motivi: con il primo, lamentava la violazione dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen. per l’omessa assoluzione, negando la sussistenza di un atto di violenza; con il secondo, eccepiva l’omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen..
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché generico e manifestamente infondato, in quanto meramente reiterativo delle doglianze di appello e non confrontato con la ricostruzione fattuale del provvedimento impugnato.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha premesso che la Corte di appello aveva correttamente escluso la causa di non punibilità sulla base del divieto normativo previsto dall’art. 131-bis, terzo comma, cod. pen., nel testo vigente al momento della pronuncia. Tuttavia, ha rilevato che la norma è divenuta applicabile anche al delitto di resistenza in forza della sopravvenuta sentenza Corte Cost. n. 172 del 2025, che ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale nella parte in cui si riferisce agli artt. 336 e 337 cod. pen..
Trattandosi di un jus superveniens favorevole all’imputato, la Corte ha ritenuto di poter verificare in concreto la sussistenza dei presupposti applicativi, conformemente ai principi stabiliti dalle Sezioni Unite n. 13681 del 2016. Tale verifica ha condotto a esito negativo: la sussistenza di plurimi precedenti penali, anche della medesima indole del reato in esame, integra l’abitualità della condotta, costituente dato ostativo ex lege al riconoscimento della causa di non punibilità.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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