Distinzione tra incendio e pericolo di incendio: motivazione insufficiente (Cass. pen. Sez. I n. 3342 del 27.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di danneggiamento seguito da incendio, la distinzione tra l’ipotesi del primo comma e quella del secondo comma dell’art. 424 cod. pen. riposa sulla sussistenza degli elementi della vastità, della diffusività e della violenza delle fiamme, idonei a integrare un vero e proprio incendio ovvero solo il pericolo di incendio. La motivazione del giudice di merito è insufficiente quando si limita a richiamare genericamente l’intervento dei Vigili del Fuoco, senza indicare quali emergenze del relativo verbale, o di altre fonti informative, consentano di evincere gli elementi costitutivi del delitto ritenuto. L’estinzione di ogni effetto penale determinata dall’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale comporta inoltre che delle relative condanne non possa tenersi conto agli effetti della recidiva.
Il Fatto
La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 25 marzo 2024, ha confermato quella emessa dal G.I.P. del Tribunale di Gela all’esito di giudizio abbreviato, con cui il ricorrente è stato ritenuto responsabile del delitto di danneggiamento seguito da incendio di cui all’art. 424, commi primo e secondo, cod. pen., ai danni dell’automobile di proprietà di altra persona.
I giudici di merito hanno respinto i motivi relativi al difetto di imputabilità, alla qualificazione giuridica del fatto, alla quantificazione della pena e alla recidiva. Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi, deducendo la violazione di legge nella qualificazione del fatto, nel trattamento sanzionatorio e nella configurabilità della recidiva nonostante l’estinzione delle precedenti condanne per esito positivo dell’affidamento in prova.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, concernente la qualificazione giuridica del fatto. Il ricorrente aveva contestato in appello l’esistenza delle caratteristiche della vastità e della rapida propagazione, rappresentando che il danneggiamento dell’automobile era stato solo parziale.
Di fronte a tali censure, la Corte di appello ha fornito una risposta generica e assertiva, limitandosi a richiamare l’intervento dei Vigili del Fuoco e la presenza di tracce di liquido infiammabile. La Suprema Corte richiama la giurisprudenza consolidata in materia, che distingue il danneggiamento, il danneggiamento seguito da pericolo di incendio e il danneggiamento seguito da incendio.
Viene in particolare evocato il principio per cui si ha incendio solo quando il fuoco divampi irrefrenabilmente, in vaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si propaghino con potenza distruttrice, così da porre in pericolo l’incolumità di un numero indeterminato di persone (Sez. IV n. 46402 del 2021). Si richiama altresì la distinzione tra incendio e danneggiamento seguito da incendio sul piano dell’elemento psicologico, essendo il primo connotato dal dolo generico e il secondo dal dolo specifico di danneggiare la cosa altrui (Sez. I n. 29294 del 2019).
Tutti questi profili sono stati trascurati dalle convergenti sentenze di merito, che hanno omesso di spiegare da quali elementi fattuali siano evincibili le caratteristiche di diffusività, vastità e violenza delle fiamme. A tal fine non è sufficiente il richiamo generico al verbale dei Vigili del Fuoco, occorrendo indicare da quali emergenze di quel verbale si ricavi la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto ritenuto.
La Corte ritiene fondato anche il terzo motivo, avendo la Corte di appello omesso di valutare, ai fini della recidiva, l’avvenuta estinzione della pena per effetto dell’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale. Richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 5859 del 2011, secondo cui l’estinzione di ogni effetto penale comporta che delle relative condanne non possa tenersi conto agli effetti della recidiva, i giudici di merito hanno omesso di verificare l’incidenza di tale esito sulla configurabilità dell’aggravante.
Assorbito il secondo motivo, riferito al trattamento sanzionatorio, la sentenza è annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Caltanissetta, perché pronunci in ordine ai punti devoluti osservando i principi richiamati e provvedendo alla conseguente rideterminazione della pena.
Nota della Redazione
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