Ricusazione: onere della parte di allegare documentazione e prova della tempestività (Cass. pen. Sez. 2 n. 10553 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricusazione, la dichiarazione ha carattere rigorosamente formale sia per quanto attiene ai termini che alle modalità di presentazione. È onere della parte istante produrre la documentazione a sostegno dei motivi addotti, idonea a dimostrare sia la sussistenza della causa di ricusazione sia il rispetto del termine per la sua proposizione. La mancata allegazione di tali documenti determina l’inammissibilità dell’istanza, senza che il giudice adito sia tenuto ad acquisirli d’ufficio.
Il Fatto
La Corte di appello di Catanzaro aveva dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di ricusazione proposta dall’imputato nei confronti del presidente del collegio giudicante, per essere quest’ultima già stata giudice in un precedente procedimento penale concernente la medesima cosca. Il giudice di merito aveva fondato la decisione sulla mancata produzione, da parte dell’istante, del verbale di udienza necessario a dimostrare la tempestività della richiesta e della sentenza in cui il magistrato ricusato avrebbe espresso le valutazioni censurate. Avverso tale ordinanza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 36, 37, 38 cod. proc. pen., il vizio di motivazione e la lesione dei principi del giusto processo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente affrontato la questione del rito, rilevando che il ricorso avverso la declaratoria di inammissibilità della ricusazione va trattato nelle forme del rito camerale non partecipato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen. Nondimeno, l’erronea fissazione dell’udienza partecipata non determina una nullità di ordine generale, se la soluzione adottata consente una più immediata decisione, in ossequio al principio di economicità processuale (in tal senso, Sez. 6, n. 47556 del 2013).
Nel merito, il primo motivo è stato giudicato generico e manifestamente infondato. Il ricorrente aveva reiterato le ragioni a sostegno dell’istanza, omettendo di confrontarsi con il decisum della corte territoriale, la quale aveva correttamente rilevato l’assenza, allegata all’istanza, di documenti idonei a dimostrare la causa di ricusazione e la tempestività della richiesta. La Corte ha ribadito che tale produzione costituisce onere della parte, non potendo il giudice ricusato o adito sopperirvi.
Quanto al secondo motivo, relativo alla motivazione apparente, la Suprema Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la dichiarazione di ricusazione ha carattere rigorosamente formale, anche riguardo all’allegazione documentale (in tal senso, Sez. 6, n. 4856 del 2015 e successive conformi, Sez. 5, n. 49466 del 2019, Sez. 1, n. 31028 del 2020, Sez. 5, n. 27977 del 2021, Sez. 5, n. 32091 del 2024). Nel caso di specie, l’istanza era stata proposta personalmente dall’imputato e risultava corredata solo da una sentenza relativa alla ricusazione di altri giudici, senza elementi per desumere la data di conoscenza della causa, necessaria per verificarne la ritualità temporale. La richiesta non era pertanto autosufficiente.
Infine, il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, in quanto la Corte ha ricordato di essersi già espressa sulla manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 41, comma primo, cod. proc. pen., per asserita violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e dell’art. 6 CEDU, escludendosi l’applicabilità della Convenzione ai subprocedimenti incidentali e riconoscendosi la discrezionalità del legislatore nella graduazione delle forme di contraddittorio (in tal senso, Sez. 5, n. 18522 del 2017).
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