Acquisizione al demanio esclude responsabilità demolitiva dell’ex concessionario (TAR Liguria n. 416 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concessioni demaniali marittime, l’accessione di cui all’art. 49 cod. nav. opera ope legis alla cessazione del rapporto concessorio per le opere non amovibili, anche se realizzate sine titulo, con effetti meramente ricognitivi del successivo procedimento di incameramento. Il manufatto eretto da un precedente concessionario, divenuto di proprietà demaniale, non rientra nella disponibilità giuridica del concessionario subentrante, il quale non può esservi chiamato a rimuoverlo al termine del rapporto, salvo che una clausola espressa gli imponga la demolizione delle opere preesistenti. L’ingiunzione di sgombero che trasferisca surrettiziamente sull’ex concessionario l’obbligo di abbattere una costruzione abusiva altrui è illegittima per sviamento di potere e difetto di legittimazione passiva.
Il Fatto
La controversia trae origine da tre distinti giudizi, poi riuniti, promossi da un imprenditore individuale che aveva ottenuto nel 2022 la licenza di subentro in una concessione demaniale marittima nel Comune di Genova, comprendente aree scoperte e una struttura prefabbricata adibita ad attività ludiche. Il Comune aveva accertato che il manufatto, risalente agli anni ’80-’90, era stato realizzato senza titolo edilizio e paesaggistico, ingiungendone la demolizione al Ministero dell’Economia e delle Finanze e all’Autorità di Sistema Portuale. A ciò era seguita l’archiviazione dell’istanza del concessionario per l’ampliamento della concessione e, successivamente, un’ingiunzione di sgombero nei suoi confronti per la rimessione in pristino dell’area, poi eseguita dall’ente portuale nel novembre 2025.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rigettato i ricorsi avverso l’ordinanza di demolizione comunale e l’archiviazione dell’istanza, accogliendo invece quello contro l’ingiunzione di sgombero. Quanto all’ordine demolitorio, la Corte ha ritenuto corretta l’applicazione dell’art. 35 d.P.R. n. 380/2001, trattandosi di intervento abusivo realizzato da privati su suolo demaniale e non di opera di amministrazioni statali, cui sola si riferisce l’art. 28 del medesimo testo unico. Ha inoltre escluso la necessità di una motivazione rafforzata, trattandosi di atto vincolato, e ha negato rilevanza all’affidamento del concessionario, non essendo sanabile dal decorso del tempo una situazione di abuso.
Con specifico riferimento all’ingiunzione di sgombero, il Collegio ha invece accolto il ricorso, richiamando il principio per cui l’art. 49 cod. nav. determina l’acquisizione automatica allo Stato delle opere non amovibili alla scadenza della concessione, secondo lo schema norma-fatto-effetto. Nella specie, il manufatto preesisteva al subentro del ricorrente ed era stato concesso “per mantenere” e non per realizzare i prefabbricati, sicché lo stesso non poteva esserne considerato responsabile né avere l’obbligo di rimuoverlo.
La Corte ha poi rilevato come l’ente portuale avesse utilizzato lo strumento repressivo per traslare sull’ex concessionario l’esecuzione dell’ordine demolitorio comunale, rivolto invece all’amministrazione proprietaria e al gestore del demanio, configurandosi così uno sviamento di potere. Infine, ha escluso la sussistenza di un’occupazione sine titulo, avendo il ricorrente lasciato il compendio alla scadenza naturale del rapporto concessorio.
Nota della Redazione
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