Insindacabilità dei tempi di correzione e validità della delibera di bocciatura (TAR Liguria n. 415 del 09.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione delle prove d’esame costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede di legittimità solo in presenza di vizi procedurali macroscopici o di evidenti errori di valutazione, non essendo consentito al giudice amministrativo sostituire il proprio apprezzamento a quello della commissione esaminatrice. Nell’esame di Stato conclusivo del I ciclo, la mancata indicazione della data sulle griglie di valutazione non determina l’illegittimità delle operazioni, ove i verbali attestino la compilazione nell’immediatezza delle prove. Il tempo dedicato alla correzione degli elaborati costituisce profilo non sindacabile in sede di legittimità, mancando una predeterminazione normativa dei termini e potendo la relativa censura essere accolta solo in presenza di anomalie dedotte e documentate. La delibera di bocciatura adottata all’unanimità non richiede la verbalizzazione degli interventi dei singoli commissari, obbligatoria solo in caso di votazione a maggioranza. Il mancato rilascio della documentazione relativa all’esame è tutelabile mediante l’accesso documentale ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. amm.

Il Fatto

La madre di un alunno che non aveva superato l’esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione, anno scolastico 2021/2022, ha impugnato la delibera di bocciatura e tutti gli atti connessi, articolando cinque motivi di ricorso. Con il primo motivo ha dedotto la violazione delle disposizioni in materia di compilazione delle griglie di valutazione, prive della data di compilazione. Con il secondo e il terzo ha censurato l’illegittimità delle operazioni valutative per il mancato rispetto dei tempi di correzione e per l’assenza di discussione tra i commissari. Con il quarto ha lamentato che lo studente non fosse stato esaminato sulle materie di lingua straniera e di educazione civica, e con l’ultimo il mancato rilascio della documentazione richiesta. Il Ministero dell’Istruzione si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza, poi il giudizio è proseguito nel merito.

La Motivazione della Corte

Il TAR Liguria ha respinto il ricorso, ritenendo di non doversi discostare dalle valutazioni già espresse in sede cautelare. In relazione al primo motivo, il Collegio ha evidenziato che i verbali della commissione attestano l’avvenuta compilazione delle griglie nell’immediatezza delle prove, rendendo irrilevante la mancanza della data su tali documenti. La censura fondata su un mero dato formale non ha pertanto trovato accoglimento.

Quanto al profilo relativo ai tempi di correzione, il TAR ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui il tempo dedicato alla valutazione di ciascun alunno è un aspetto non sindacabile in sede di legittimità, in assenza di una predeterminazione normativa e di anomalie specificamente dedotte. Il Collegio ha altresì chiarito che i calcoli basati su un computo presuntivo della durata delle sedute risultano scarsamente significativi, richiamando Consiglio di Stato, Sez. VII, 18/07/2022, n. 6140. L’evidente errore materiale nella verbalizzazione degli orari ha confermato l’inaffidabilità del criterio di calcolo utilizzato dalla ricorrente.

In merito alla dedotta assenza di discussione sulle proposte di voto, il verbale n. 11 del 28 giugno 2022 ha dimostrato che il presidente aveva sollecitato osservazioni dai commissari e che la delibera era stata approvata all’unanimità per alzata di mano. Il TAR ha precisato che la verbalizzazione degli interventi dei singoli docenti è necessaria solo in caso di deliberazione a maggioranza, non quando la decisione sia unanime.

L’infondatezza del quarto motivo è emersa dalla scheda dello studente, dalla quale risulta che il candidato era stato interrogato sia nelle lingue straniere che in educazione civica. Quanto all’ultima censura, il Collegio ha rilevato che la mancata consegna della documentazione poteva essere tutelata tramite domanda di accesso ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm., e che l’Amministrazione aveva comunque depositato in giudizio tutta la documentazione relativa all’esame. Le spese sono state compensate in ragione della natura della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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