Rimborso spese legali dell’amministratore locale: giurisdizione del giudice ordinario (TAR Campania n. 4923 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di rimborso delle spese legali proposta da un amministratore locale, o da soggetto che non rivesta la qualità di pubblico dipendente, ha ad oggetto una posizione di diritto soggettivo perfetto e non di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. Tale conclusione non è superata dalla circostanza che l’ente sia chiamato a valutare la sussistenza dei requisiti di legge, atteso che l’art. 86, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 subordina l’ammissibilità del rimborso a presupposti puntualmente previsti, senza attribuire all’amministrazione alcuna potestà discrezionale. La previsione del limite di spesa “senza nuovi o maggiori oneri” ha natura meramente contabile e non degrada la posizione soggettiva a interesse legittimo.
Il Fatto
Un soggetto, nel corso dell’incarico di amministratore di un consorzio di bonifica, era stato interessato da un procedimento penale per tentato abuso d’ufficio. Condannato in primo grado, la corte d’appello dichiarava il non doversi procedere per intervenuta prescrizione; successivamente, sulla scorta dell’abrogazione del delitto di abuso d’ufficio ad opera della legge n. 114/2024, la pronuncia veniva revocata ai sensi dell’art. 673 c.p.p. L’interessato chiedeva quindi al consorzio il rimborso delle spese legali sostenute, richiamando l’art. 86, comma 5, del T.U.E.L. Rimasta inevasa l’istanza, proponeva ricorso al TAR per l’accertamento del diritto al rimborso e la condanna dell’ente al pagamento. Il consorzio eccepiva il difetto di giurisdizione e l’inammissibilità per decorso del termine annuale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto l’eccezione di difetto di giurisdizione, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 3887 del 2020, secondo cui la giurisdizione in tema di rimborso di spese legali per funzioni onorarie va ripartita applicando le norme del diritto comune: al giudice ordinario le liti sui diritti soggettivi, al giudice amministrativo quelle su interessi legittimi. In mancanza di specifica disposizione, la pretesa dell’amministratore non dipendente assume la consistenza del diritto soggettivo perfetto, azionabile davanti al giudice ordinario in base all’art. 1720 c.c., applicato in via analogica ai sensi dell’art. 12 delle preleggi.
La Corte ha escluso che la conclusione muti per la presenza di valutazioni discrezionali dell’ente: l’art. 86, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, come modificato dalla legge n. 125/2015, condiziona il rimborso al ricorrere di requisiti oggettivi (assenza di conflitto di interessi, nesso causale tra funzioni e fatti, assenza di dolo o colpa grave) senza rimettere all’amministrazione alcuna scelta discrezionale. La clausola finanziaria “senza nuovi o maggiori oneri” è stata qualificata come previsione di ordine contabile, inidonea a degradare la posizione soggettiva dell’amministratore.
Il TAR ha infine richiamato l’ordinanza della Cassazione, sez. III, n. 17078 del 2024, che in analoga fattispecie relativa al rimborso richiesto dal sindaco ha ribadito la giurisdizione del giudice ordinario. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con indicazione del giudice ordinario innanzi al quale la causa potrà essere riassunta nel termine di cui all’art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state compensate per la peculiarità della questione.
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Nota della Redazione
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