Obbligo di riesame dell’opposizione e insufficienza della motivazione per relationem (TAR Trentino-Alto Adige n. 89 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittimo il provvedimento dell’organo collegiale che, in esecuzione di un giudicato amministrativo, si limiti a richiamare per relationem una precedente determinazione già annullata dal giudice, facendola propria senza autonoma motivazione e senza svolgere la dovuta istruttoria. L’opposizione proposta avverso la definitiva aggiudicazione di un’autorizzazione di noleggio con conducente deve essere riesaminata nel merito dall’organo competente, con verifica oggettiva del possesso dei requisiti del concorrente prescritti dalla lex specialis. Nelle fattispecie di revoca-decadenza dell’autorizzazione l’Amministrazione accerta il solo venir meno o il difetto dei presupposti, restando irrilevante l’elemento soggettivo. La qualificazione dell’atto segue il contenuto e gli effetti, non il nomen iuris adottato.
Il Fatto
Un Comune ha bandito un concorso pubblico per il rilascio di un’autorizzazione all’esercizio del servizio di noleggio con conducente. All’esito della procedura l’organo collegiale ha approvato la graduatoria e aggiudicato l’autorizzazione al concorrente risultato primo. Il secondo classificato ha proposto opposizione avanti il medesimo organo, deducendo che il vincitore aveva reso una dichiarazione falsa, avendo attestato di non aver subito revoche o decadenze di analoghe autorizzazioni nei cinque anni precedenti, mentre altro Comune gli aveva sottratto un’autorizzazione nel febbraio 2020.
L’opposizione è stata archiviata dal segretario comunale; il ricorso avverso tale atto è stato respinto in primo grado, ma in appello il Cons. Stato ha annullato il provvedimento per difetto di competenza, qualificando l’atto come opposizione da sottoporre all’organo collegiale. Ricevuto l’invito a provvedere, l’organo ha respinto l’opposizione richiamando integralmente il provvedimento già annullato. Di qui il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le eccezioni di inammissibilità. Quanto alla pretesa inoperatività del divieto di rilascio di nuove autorizzazioni, osserva che lo stesso Comune aveva rilasciato l’autorizzazione in un periodo in cui il divieto avrebbe dovuto operare e che la disposizione invocata è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con Corte cost. n. 137/2024. Quanto al difetto di interesse, il provvedimento di aggiudicazione definitiva è atto dell’organo collegiale, mentre il rilascio materiale della licenza ne costituisce solo l’esecuzione.
Nel merito il riesame è dovuto: il giudicato amministrativo copre il dedotto e il deducibile, sicché la ritenuta superfluità dell’impugnazione dell’autorizzazione non è più riproponibile. Il Collegio richiama la giurisprudenza sulla efficacia caducante dell’annullamento dell’atto di approvazione della procedura selettiva, che travolge gli atti successivi secondo il principio simul stabunt simul cadent.
Il punto centrale è il difetto di motivazione autonoma. L’organo collegiale ha richiamato per relationem un atto già annullato perché adottato da organo incompetente, senza affrontare la questione sottostante: se il concorrente, cui un’autorizzazione era stata sottratta nei cinque anni precedenti, potesse legittimamente partecipare. La lex specialis di gara richiede il non essere stato sottoposto a revoca o decadenza, riferendosi a un fatto oggettivo: ogni indagine sull’elemento soggettivo è quindi irrilevante. Pur non potendosi qualificare la misura come sanzione in senso stretto, essa è atto di verifica del permanere dei presupposti del titolo abilitativo.
Il Collegio soggiunge che il nomen iuris di annullamento in autotutela non vincola: la misura della diversa Amministrazione ha prodotto l’effetto sostanziale di sottrarre l’autorizzazione, integrando il presupposto ostativo. Né convince la tesi del difetto di colpa, posto che il concorrente, già titolare di più autorizzazioni, non poteva ignorare i principi del legge n. 21/1992. Il ricorso è pertanto accolto, con obbligo per l’organo collegiale di riesaminare l’opposizione e adottare le conseguenti determinazioni; le spese sono poste a carico delle parti intimate.
Nota della Redazione
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