Ex proprietario non responsabile dei rifiuti abbandonati senza dolo o colpa (TAR Lombardia n. 3141 del 06.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rifiuti abbandonati, la legittimazione passiva all’ordine di rimozione e smaltimento di cui all’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 non può fondarsi sulla sola qualità di proprietario dell’area al momento dell’adozione dell’ordinanza. Il proprietario risponde, ai sensi del comma 3 dell’art. 192, solo se l’abbandono sia a lui ascrivibile a titolo di dolo o colpa, accertati in contraddittorio. L’obbligo di ripristino assunto con un accordo ex art. 11 della legge n. 241/1990 non si trasferisce al cedente in caso di cessione del bene, essendo tenuto ad adempiere il cessionario; la successiva risoluzione dell’accordo, azionata nei confronti di altro soggetto, non fa rivivere l’obbligazione del cedente né la precedente ordinanza revocata. Il principio eurounitario “chi inquina paga” non comporta di per sé la responsabilità del proprietario incolpevole.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune resistente, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, l’ha individuata quale obbligata in solido alla messa in sicurezza dei luoghi, alla classificazione e allo smaltimento dei rifiuti presenti in un’area e in un capannone industriale.

L’amministrazione ha fondato la pretesa sulla qualità di proprietaria del sito al momento dell’adozione della precedente ordinanza sindacale e sulla sottoscrizione di un accordo sostitutivo ex art. 11 della legge n. 241/1990. La ricorrente ha dedotto di essere stata mera proprietaria del bene per un periodo determinato, di aver ceduto l’immobile trasferendo all’acquirente ogni obbligo connesso al ripristino e di non essere mai stata individuata come responsabile dell’abbandono.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce l’iter che ha condotto al coinvolgimento dell’ex proprietaria. L’immobile è stato acquistato in data successiva all’individuazione dei soggetti responsabili della violazione dell’art. 192 del codice dell’ambiente, già destinatari di precedenti ordinanze di rimozione rimaste ineseguite. Nel 2018 il Comune ha notificato alla ricorrente, quale proprietaria dell’epoca, una nuova ordinanza di ripristino ambientale; a fronte dell’istanza di autotutela, le parti hanno sottoscritto un accordo ex art. 11 della legge n. 241/1990, previo annullamento d’ufficio dell’ordinanza stessa.

Il titolo di responsabilità addotto dal Comune risiede nella presa in carico dell’obbligazione tramite l’accordo sostitutivo. Il Collegio rileva però che l’ordinanza è stata revocata proprio in relazione alla stipula dell’accordo, sicché l’unico titolo efficace era l’accordo medesimo; e che il richiamo alla mera proprietà del sito non è dirimente ai sensi dell’art. 192 del codice dell’ambiente.

Il punto decisivo concerne la risoluzione dell’accordo sostitutivo. La diffida prevista in caso di inadempimento doveva essere inviata alla ricorrente o al suo avente causa, e solo dopo l’invio l’accordo poteva essere risolto. Dagli atti risulta che la diffida è stata inviata esclusivamente al cessionario del bene: il soggetto tenuto ad adempiere era dunque quest’ultimo. Ne consegue che la risoluzione di un accordo azionata in danno di altro soggetto non può fondare la legittimazione passiva dell’ex proprietaria.

Venuto meno l’accordo, non può rinvenirsi in esso, ormai inefficace, l’obbligo spontaneamente assunto, né può rivivere l’ordinanza revocata. Residua il solo titolo di proprietario all’epoca, insufficiente ai sensi dell’art. 192: la ricorrente non è detentore attuale dei beni né soggetto che ha abbandonato i rifiuti, e non risultano accertamenti in contraddittorio che ne attestino la responsabilità a titolo di dolo o colpa nel periodo di possesso. Non ricorrono le circostanze valorizzate dalla giurisprudenza per il trasferimento eccezionale degli obblighi al mero detentore, dovendosi escludere che il principio “chi inquina paga” comporti di per sé la responsabilità del proprietario incolpevole (cfr. TAR Campania, Napoli, sent. n. 5542 del 2025).

Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato per quanto di interesse della ricorrente e condanna dell’amministrazione alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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