Muro di contenimento senza permesso di costruire: ordine di demolizione vincolato (TAR Lombardia n. 4031 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La realizzazione di un muro di contenimento o di cinta, che per struttura ed estensione sia idonea a modificare stabilmente l’assetto urbanistico del territorio, costituisce intervento di nuova costruzione e richiede il previo rilascio del permesso di costruire. L’accertamento della sua esecuzione in assenza del titolo impone all’amministrazione l’adozione dell’ordine di demolizione, trattandosi di potere vincolato che non lascia margini di discrezionalità, a prescindere dalla conformità dell’opera allo strumento urbanistico. La mancata ottemperanza all’ordine comporta l’automatica acquisizione gratuita dell’area di sedime al patrimonio comunale ai sensi dell’art. 31, commi 2 e 3, d.P.R. n. 380 del 2001.
Il Fatto
I ricorrenti impugnavano l’ordinanza con cui il Comune aveva ordinato, ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001, la demolizione di un muro di cinta, realizzato in assenza di titolo edilizio, posto sui confini della loro proprietà. Il muro, di notevoli dimensioni (metri 34.90 di lunghezza e metri 1.60 di altezza), era stato costruito per contenere le acque meteoriche che invadevano il fondo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure dei ricorrenti che qualificavano l’intervento come mera manutenzione straordinaria o risanamento conservativo. Richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha affermato che il muro di cinta o di contenimento non ha natura pertinenziale e, quando sia idoneo ad alterare stabilmente lo stato dei luoghi, rientra tra gli interventi di nuova costruzione, richiedendo il permesso di costruire (cfr. Consiglio di Stato, sez. I, 7 agosto 2024, n. 1005).
La Corte ha quindi applicato il regime sanzionatorio previsto dall’art. 31, secondo e terzo comma, d.P.R. n. 380 del 2001. L’accertamento dell’abuso determina un obbligo legale di demolizione, senza alcun margine di discrezionalità; la mancata ottemperanza comporta automaticamente l’acquisizione dell’area di sedime al patrimonio comunale. Tale trattamento sanzionatorio prescinde dalla conformità dell’opera allo strumento urbanistico, rendendo irrilevante la possibilità di sanatoria ai sensi dell’art. 37 d.P.R. n. 380 del 2001.
Infine, è stata dichiarata infondata la censura sul difetto di motivazione in ordine alle dimensioni dell’area da acquisire: l’obbligo motivazionale non grava sul provvedimento che ordina la demolizione, ma sull’atto successivo che, accertata l’inottemperanza, dichiara l’acquisizione del bene (cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 7 gennaio 2026, n. 14). Il ricorso è stato pertanto respinto, con nulla per le spese in ragione della mancata costituzione dell’Amministrazione.
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Nota della Redazione
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