Piano del Parco Naturale: l’approvazione comunale non è lesiva in assenza del provvedimento regionale definitivo (TAR Puglia n. 1150 del 04.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso la delibera comunale che approva gli elaborati del Piano del Parco Naturale è inammissibile per carenza di interesse quando l’atto impugnato non concluda il procedimento di pianificazione, che resta subordinato alla definitiva approvazione regionale. L’atto endoprocedimentale, non essendo idoneo a incidere in via immediata e diretta sugli interessi del ricorrente, non è autonomamente lesivo. La lesione della situazione giuridica potrà eventualmente derivare solo dal provvedimento finale di competenza dell’ente regionale, che dovrà essere tempestivamente impugnato.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di terreni edificabili nel Comune di Ugento, ricompresi nel Parco Naturale Regionale “Litorale di Ugento”, istituito con L.R. n. 13/2007, impugnava le delibere con cui il Consiglio Comunale di Ugento aveva adottato e successivamente approvato gli elaborati definitivi del Piano del Parco Naturale, nonché le controdeduzioni alle osservazioni pervenute. Il ricorrente deduceva plurime violazioni di legge, tra cui la L.R. n. 19/1997, la L.R. n. 20/2001, la L. n. 394/1991 e il D. Lgs. n. 152/2006, nonché eccesso di potere e difetto di motivazione, lamentando che la pianificazione avrebbe inciso negativamente sulle sue proprietà.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. La decisione si fonda sulla ricostruzione dell’iter procedurale di approvazione dei Piani dei Parchi di rango regionale, disciplinato dalla DGR n. 770/2014. Tale procedimento, dopo l’adozione del Piano da parte dell’Ente di gestione e la fase di osservazioni, prevede la trasmissione del Piano all’Ufficio Parchi e tutela della biodiversità, e si conclude solo con l’approvazione da parte del Consiglio regionale, previo parere della Commissione consiliare.

Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che le delibere comunali impugnate non rappresentavano l’atto conclusivo del procedimento. La delibera di adozione e la successiva delibera di approvazione comunale degli elaborati si inserivano all’interno del più ampio iter procedimentale che avrebbe dovuto concludersi con la definitiva approvazione regionale, la quale non risultava ancora intervenuta.

Il Collegio ha quindi concluso che le delibere impugnate, in quanto atti endoprocedimentali, non fossero idonee a incidere in via immediata e diretta sugli interessi del ricorrente. L’eventuale lesione sarebbe potuta derivare solo dal provvedimento finale di approvazione regionale del Piano del Parco. In assenza di una lesione attuale, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese stante la mancata costituzione delle parti resistenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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