Imposta unica scommesse: bookmaker estero soggetto passivo, sanzioni esclusi per incertezza normativa (Cass. civ. Sez. V n. 15724 del 12.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il bookmaker estero che gestisce in Italia la raccolta di scommesse, anche mediante propri centri di trasmissione dati e in assenza di concessione, è soggetto passivo dell’imposta unica e realizza il presupposto impositivo per il solo fatto di operare sul territorio nazionale. La solidarietà tra centro di trasmissione dati e bookmaker è paritetica e non dipendente, poiché entrambi realizzano un autonomo fatto di gestione indice di capacità contributiva. Tuttavia, per le annualità anteriori al 2011, la condizione di obiettiva incertezza normativa sulla soggettività passiva del bookmaker estero integra l’esimente dell’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997 ed esclude l’applicazione delle sanzioni.

Il Fatto

Nei confronti di una società di scommesse maltese, autorizzata a operare come bookmaker nel Regno Unito e in altri Stati membri, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli emetteva un avviso di accertamento per il mancato assolvimento dell’imposta unica sulle scommesse relativa all’anno d’imposta 2008, contestando il tributo ai centri di trasmissione dati e alla società in qualità di coobbligata in solido.

La società impugnava l’atto dinanzi alla CTP di Roma, che rigettava il ricorso. La CTR del Lazio confermava la decisione di primo grado. La contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a sette motivi, lamentando la violazione delle libertà unionali, il contrasto con la sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018, l’insussistenza del presupposto soggettivo e territoriale, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale e l’illegittimità delle sanzioni.

La Motivazione della Corte

La Corte richiama espressamente l’orientamento inaugurato dalla sentenza n. 8757 del 30 marzo 2021 e dalle numerose pronunce successive, che hanno già risolto le questioni prospettate. Il quadro normativo è stato sottoposto all’esame della Corte costituzionale e della Corte di giustizia, che ne hanno esaminato i rapporti con la Costituzione e con il diritto unionale.

Quanto all’ambito soggettivo, la Corte costituzionale ha chiarito che l’art. 1, comma 66, lett. b), legge n. 220/2010 ha stabilito che l’imposta è dovuta anche per le scommesse raccolte fuori dal sistema concessorio e che l’obbligo grava anche su chi gestisce per conto di bookmaker privi di concessione. La solidarietà è paritetica, poiché il bookmaker realizza un fatto di gestione indice di capacità contributiva: lo schema della solidarietà dipendente opera solo quando il coobbligato non ha realizzato alcun fatto indice di capacità contributiva.

Sul versante unionale, la Corte di giustizia, 26 febbraio 2020, causa C-788/18, ha escluso ogni discriminazione tra bookmaker nazionali ed esteri, poiché l’imposta si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano. Gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzione della spesa eccessiva e di lotta alla criminalità organizzata giustificano le restrizioni alla libera prestazione di servizi di cui all’art. 56 TFUE. Non sussiste alcun contrasto con la giurisprudenza penale, che riguarda la diversa questione della rilevanza penale dell’attività di intermediazione.

Quanto al contraddittorio endoprocedimentale, il Collegio conferma l’orientamento delle Sezioni Unite n. 24823 del 09/12/2015: l’imposta unica non è un tributo armonizzato e il diritto nazionale non prevede un obbligo generalizzato di contraddittorio, né di redazione del processo verbale di constatazione. L’accertamento si configura come accertamento “a tavolino”.

È invece fondato il sesto motivo. La Corte richiama i “fatti indice” dell’incertezza normativa oggettiva, tra cui l’adozione di norme di interpretazione autentica. Fino all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 66, legge n. 220/2010 sussisteva una condizione di obiettiva incertezza in ordine alla soggettività passiva del bookmaker estero operante in Italia senza concessione, come riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale n. 27/2018. Il motivo è quindi accolto, nel merito, limitatamente alle sanzioni, in applicazione dell’esimente di cui all’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997. Gli altri motivi sono rigettati e le spese dell’intero giudizio sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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