Il decreto di rigetto dell’istanza di correzione di errore materiale non è impugnabile e il reclamo ex art. 26 legge fall. è inammissibile (Cass. civ. Sez. 1 n. 9761 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza resa sull’istanza di correzione di errore materiale ai sensi dell’art. 288, comma 2, c.p.c., anche nell’ipotesi in cui rigetti la richiesta, non è impugnabile neppure con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., in quanto costituisce mera determinazione di natura amministrativa, che non incide sui diritti sostanziali e processuali delle parti, ma è solo funzionale all’eventuale eliminazione di errori di redazione del documento. Nel caso di rigetto, l’istanza è reiterabile, proprio perché il provvedimento non comporta esercizio né consumazione di una potestas iudicandi. Il reclamo ex art. 26 legge fall. non è esperibile avverso il decreto del giudice delegato che rigetta l’istanza di correzione, poiché il diverso rimedio predisposto dall’art. 288 c.p.c. è l’impugnazione del decreto corretto nelle parti in cui è stato modificato.
Il Fatto
Una società, dopo essersi aggiudicata un compendio immobiliare e mobiliare in una vendita fallimentare, chiese la rettifica del decreto di trasferimento con l’indicazione degli identificativi catastali dell’area scoperta, definita “piazzale”, che riteneva parte del compendio venduto. Il giudice delegato rigettò l’istanza, rilevando che i terreni non erano mai stati oggetto dell’ordinanza di delega né posti in vendita. Contro tale provvedimento, la società propose reclamo ai sensi dell’art. 26 legge fall., rigettato dal Tribunale di Potenza.
La società ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del tribunale, articolato in otto motivi, deducendo la violazione delle norme in tema di pignoramento delle pertinenze, l’errata interpretazione della domanda e l’omesso esame di fatti decisivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui l’ordinanza resa sull’istanza di correzione di errore materiale, anche quando rigetta la richiesta, non è impugnabile. Tale provvedimento costituisce, infatti, una mera determinazione di natura amministrativa, funzionale all’eliminazione di errori di redazione del documento, che non può toccare il contenuto concettuale della decisione. In caso di rigetto, l’istanza è reiterabile, non comportando il provvedimento esercizio né consumazione della potestas iudicandi.
La Corte ha precisato che tali principi sono stati ribaditi anche da un isolato precedente in cui è stato accolto un ricorso per cassazione contro un provvedimento di diniego di correzione, senza negarne la natura amministrativa. Ha inoltre ravvisato un ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso: oggetto di impugnazione non era direttamente il decreto pronunciato sull’istanza di correzione, ma il decreto pronunciato dal collegio su un reclamo ex art. 26 legge fall., che a sua volta era inammissibile.
Il reclamo è concesso contro i decreti del giudice delegato “salvo che sia diversamente disposto”. Per il provvedimento adottato sull’istanza di correzione dell’errore materiale, il diverso rimedio è l’impugnazione del decreto corretto nelle parti modificate, non del decreto di rigetto. Anche volendo ammettere l’impugnabilità del diniego, l’unico rimedio esperibile sarebbe stato il ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost., non il reclamo ex art. 26 legge fall.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, senza decisione sulle spese, non avendo la parte intimata svolto difese, con dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.