Fallimento su credito accertato in primo grado: legittimazione e soglie (Cass. civ. Sez. I n. 10743 del 23.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della legittimazione attiva del creditore istante il fallimento, ex art. 6 l.fall., non occorrono né un pieno e definitivo accertamento del credito in sede giudiziale né l’esecutività del titolo. È sufficiente il vaglio incidentale del giudice prefallimentare, mediante autonoma delibazione delle allegazioni e produzioni delle parti. Tale delibazione può essere meno rigorosa quando il credito sia già stato accertato in un giudizio di primo grado a cognizione piena, rilevando in tal caso solo significative anomalie della pronuncia. Il credito può essere non ancora certo, liquido ed esigibile, non scaduto o condizionale, traendosi la sua esistenza anche dalle risultanze della verifica fallimentare. La perizia stragiudiziale non ha valore di prova, ma di mero indizio, sicché il suo omesso esame non integra il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.

Il Fatto

Una società di produzione cinematografica è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Roma su ricorso di una creditrice, a sua volta munita di una sentenza di condanna di primo grado oggetto di appello. La società fallita ha proposto reclamo avverso la dichiarazione, deducendo il mancato superamento delle soglie di fallibilità e la mancata prova dell’insolvenza.

La Corte d’Appello di Roma, nella contumacia della curatela, ha rigettato il reclamo, ritenendo non dimostrato il mancato superamento delle soglie, non necessaria la definitività del titolo in capo al creditore istante e non adeguatamente provato il valore dei diritti di distribuzione di tre pellicole, unico attivo sociale. Avverso tale decisione la società fallita ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censurava la violazione degli artt. 1, 5 e 15 l.fall., sostenendo che l’eventuale accoglimento dell’appello contro la sentenza posta a fondamento del credito avrebbe fatto venir meno la legittimazione del creditore istante e il superamento della soglia. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile perché formulato in modo generico e ipotetico, richiamando la consolidata giurisprudenza secondo cui, ai fini della legittimazione ex art. 6 l.fall., non serve un accertamento pieno e definitivo del credito né l’esecutività del titolo.

Il giudice prefallimentare procede a un vaglio incidentale delle allegazioni e produzioni, compatibile con il carattere sommario del rito. Tale vaglio è meno rigoroso quando il credito sia già accertato in un giudizio di primo grado a cognizione piena, nel qual caso rilevano solo significative anomalie della pronuncia. La Corte ha inoltre precisato che il credito può essere non ancora certo, liquido ed esigibile, non scaduto o condizionale, desumibile anche dalle risultanze della verifica fallimentare.

Con il secondo motivo la ricorrente lamentava l’omesso esame della relazione di stima di un esperto, attestante un valore dell’attivo superiore al credito della creditrice istante. La Corte ha reputato il motivo inammissibile: il raffronto era operato con il solo credito del creditore istante e, non trattandosi di società in liquidazione, non rilevava ai fini dell’insolvenza.

La Corte ha ribadito che l’omesso esame di un documento è denunciabile solo se determina l’omissione di motivazione su un punto decisivo, quando il documento offra prova di circostanze tali da invalidare, con giudizio di certezza, le altre risultanze istruttorie. La perizia stragiudiziale, priva di valore di prova, costituisce solo indizio o argomento di prova, il cui apprezzamento è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito.

Il terzo motivo, ancora fondato sull’omesso esame di fatto decisivo e sulla violazione dell’art. 1 l.fall., è stato dichiarato inammissibile perché non censurava la parte della motivazione in cui la corte territoriale aveva condiviso il rilievo del tribunale sul mancato assolvimento dell’onere di provare il superamento di tutte e tre le soglie di fallibilità. La Corte ha ricordato che la nozione di fatto controverso e decisivo non ricomprende questioni o argomentazioni. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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