Compensi al curatore fallimentare e inammissibilità del ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. 1 n. 16567 del 27.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., il ricorso per cassazione che, avverso la sentenza di approvazione del conto della gestione fallimentare ex art. 116 l. fall., non intercetti la complessiva ratio decidendi della pronuncia impugnata e si risolva in una mera contestazione dell’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito in ordine alla congruità dei compensi liquidati al curatore. La censura che non si confronti con l’affermazione, posta a base della decisione, secondo cui gli acconti percepiti dal curatore non superavano il massimo liquidabile in base all’attivo conseguito e al passivo accertato, è inidonea ad integrare una violazione di legge e si traduce in una doglianza di merito. È altresì tardiva, perché formulata solo in memoria, la deduzione dell’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., non proposta nei motivi del ricorso.

Il Fatto

Il Tribunale di Ragusa aveva approvato il conto della gestione del fallimento, reso dalla curatrice. La decisione era stata impugnata dal fallito dinanzi alla Corte d’Appello di Catania, che aveva rigettato il gravame. Avverso la sentenza della corte territoriale, il fallito proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, rubricato come violazione e falsa applicazione degli artt. 39, 116 e 117 l. fall., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c..

La curatrice fallimentare si difendeva con controricorso. A seguito della proposta di definizione formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il ricorrente depositava istanza per la decisione del ricorso, ed entrambe le parti presentavano memoria illustrativa.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condividendo la proposta di definizione. Il motivo di ricorso, incentrato sull’assunto che la somma liquidata al curatore fosse esorbitante in relazione all’attivo e al passivo accertati, non intercettava la ratio decidendi della sentenza impugnata. La corte d’appello aveva infatti respinto la doglianza rilevando che l’appellante aveva mancato di specificare la durata della procedura, il numero e l’entità dei beni gestiti e gli atti compiuti, e che le questioni relative alla successione di più curatori erano irrilevanti, posto che i compensi liquidati non superavano il massimo spettante.

La doglianza del ricorrente rifletteva, pertanto, una contestazione dell’accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito, trasformando la censura in una richiesta di riesame nel merito, insuscettibile di trovare ingresso in sede di legittimità. La Corte ha inoltre precisato che la memoria illustrativa, nel sostenere la volontà di far valere il corretto criterio giuridico applicabile in materia di acconti eccedenti il massimo tariffario, non faceva che confermare la non pertinenza del motivo rispetto al decisum, posto che la corte territoriale aveva escluso che gli acconti eccedessero tale massimo.

La Corte ha infine dichiarato palesemente inammissibile, perché tardiva, la formulazione in memoria di un nuovo e diverso motivo di ricorso, relativo all’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., non essendo stato formulato nel ricorso. Alla declaratoria di inammissibilità sono seguite la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento dell’ulteriore somma di € 2.500 in favore della cassa delle ammende ex artt. 380-bis, comma 3, e 96, comma 4, c.p.c., e della ulteriore somma in favore della controricorrente, conformemente alla disciplina di cui all’art. 380-bis c.p.c..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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