Nel concordato fallimentare il creditore proponente vota anche sulla proposta concorrente del terzo (Cass. civ. Sez. I n. 2258 del 03.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato fallimentare, quando vi sia una proposta concorrente presentata da un terzo, l’applicazione estensiva dell’art. 127, commi 5 e 6, l.fall. consente al creditore proponente e alle società ad esso correlate (controllanti, controllate o sottoposte a comune controllo) di esercitare il diritto di voto e di essere computati nella maggioranza, non configurandosi alcun conflitto d’interessi. (Rv. 677593-01)

Il Fatto

Nel fallimento di una società a partecipazione pubblica, aperto nel 2015, erano state presentate tre proposte concorrenti di concordato: una da un creditore chirografario, una da un altro creditore e una da un terzo non creditore. Il Tribunale di Teramo aveva ritenuto approvata la proposta del primo creditore, computando anche il voto della stessa proponente e della sua controllata, l’aveva omologata e aveva dichiarato inammissibile la domanda di omologa del terzo. La Corte d’appello di L’Aquila aveva confermato.

La Cassazione, con ordinanza n. 2948 del 2021, aveva però cassato quella decisione e, decidendo nel merito, aveva rigettato la domanda di omologa del creditore proponente: in linea con Cass. Sez. Un. n. 17186/2018, il proponente e la sua controllata erano in conflitto di interessi e non potevano votare sulla propria proposta. Il terzo aveva allora chiesto l’omologa della propria proposta, sostenendo che, esclusi quei voti anche sulla proposta concorrente, essa risultava approvata con il 63,27% contro il 61,88%. Tribunale e Corte d’appello hanno respinto la richiesta, ritenendo chiuso il sub-procedimento concordatario.

Il terzo ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. La curatela ha resistito, eccependo anche la sopravvenuta carenza di interesse, perché nel frattempo il ramo d’azienda era stato venduto nella liquidazione fallimentare con decreto di trasferimento non impugnato. Il ricorso è stato trattato in pubblica udienza.

La Motivazione della Corte

La Corte esclude anzitutto la sopravvenuta carenza di interesse: l’utilità del provvedimento può essere anche strumentale, quando l’accertamento richiesto costituisca la premessa di ulteriori domande risarcitorie, e l’impossibilità di conseguire l’utilità originaria non determina di per sé la cessazione della materia del contendere.

Sul merito, la questione decisiva è se il conflitto di interessi, che le Sezioni Unite hanno ravvisato nel voto del creditore proponente sulla propria proposta, si estenda al voto dello stesso creditore sulla proposta concorrente di un terzo. La Corte risponde negativamente. Nella legge fallimentare manca una norma generale sul conflitto di interessi in ambito concordatario: l’art. 127, commi 5 e 6, l. fall. tipizza solo le parti correlate al debitore e i cessionari dei crediti, con estensione alle società controllanti, controllate o sottoposte a comune controllo. L’evoluzione normativa successiva (d.l. n. 83/2015 per il concordato preventivo; artt. 109 e 243 CCII) ha ammesso il voto del creditore proponente sulla propria proposta a condizione del classamento autonomo, che appare come condizione organizzativa più che eccezione a un divieto. Ciò impone una lettura restrittiva, o comunque tipizzata, delle ipotesi di esclusione dal voto.

Tra due proponenti concorrenti vi è certamente una divaricazione competitiva, ma è cosa diversa dal conflitto tra l’interesse del singolo creditore e l’interesse comune della massa, che solo giustifica la privazione del voto: il proponente che sia anche creditore mantiene l’interesse al miglior soddisfacimento dei creditori e, con esso, del proprio credito. La Corte aggiunge che il diritto di voto è legato al diritto di credito, tutelato come “bene” dall’art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU, sicché ogni sua limitazione richiede una base legale sufficientemente univoca, qui assente.

Ne consegue che la precedente ordinanza n. 2948/2021 non aveva affermato, tanto meno con effetto di giudicato, alcun conflitto di interessi sul voto relativo alla proposta del terzo. Computando quei voti, la proposta del terzo raggiungeva solo il 43,47% e non poteva quindi essere avviata all’omologazione, mentre le altre questioni (retrocessione del procedimento, giudicato sull’inammissibilità) perdono rilevanza. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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