Decoro architettonico e apprezzamento del giudice di merito (Cass. civ. Sez. II n. 5722 del 04.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel valutare l’impatto di un’opera modificativa sul decoro architettonico dell’edificio condominiale il giudice di merito deve adottare un criterio di reciproco temperamento tra l’unitarietà originaria di linee e stile, le menomazioni intervenute successivamente e l’alterazione prodotta dall’opera sottoposta a giudizio. Al degrado estetico prodotto da precedenti alterazioni, ovvero alla visibilità delle stesse, non può conferirsi rilevanza da sola decisiva per escludere un’attuale lesione del decoro architettonico. Il giudice di merito che fondi il proprio apprezzamento su alcune prove piuttosto che su altre non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento in una motivazione effettiva, resoluta e coerente, non essendo tenuto a prendere in esame ogni singolo elemento probatorio né a confutare ogni specifica deduzione. La sentenza del giudice amministrativo, per la diversità dell’oggetto del processo, non è idonea a produrre alcun effetto vincolante nella causa civile, nemmeno se passata in giudicato.
Il Fatto
L’assemblea di un condominio autorizzava due condomini a trasformare in portafinestra una finestra di ciascuno dei due immobili di loro proprietà, al pianterreno dell’edificio. Una condomina dissenziente impugnava la delibera davanti al Tribunale di Palermo, deducendo la lesione del decoro architettonico del fabbricato. Il Tribunale accoglieva l’impugnazione e annullava la delibera, dichiarando inammissibile una domanda riconvenzionale di rimozione di abusi edilizi.
La Corte di appello di Palermo, in parziale accoglimento dell’impugnazione del condominio e dei due condomini, riformava la pronuncia di primo grado, riconoscendo la legittimità della delibera, e rigettava la domanda riconvenzionale e l’appello incidentale della condomina. Quest’ultima proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi, esaminati congiuntamente per connessione, investono la motivazione della sentenza di appello, l’adesione alle conclusioni del c.t.u. e il rapporto con la sentenza del TAR Sicilia sui medesimi lavori. La Corte li ritiene infondati. Il giudice di appello ha correttamente motivato, considerando univoche e adeguate le conclusioni del consulente tecnico, e ha legittimamente esercitato il proprio apprezzamento, sovrapponendolo a quello del primo giudice.
Nel valutare l’impatto dell’opera sul decoro architettonico si applica il criterio di reciproco temperamento tra unitarietà originaria di linee e stile, menomazioni successive e alterazione prodotta dall’intervento, senza che al degrado estetico da precedenti alterazioni o alla visibilità delle stesse possa attribuirsi rilievo da solo decisivo. La sentenza di appello ha considerato la pluralità degli elementi acquisiti per una completa valutazione di incidenza degli interventi autorizzati, richiamandosi a Cass. n. 4679/2009 e Cass. n. 16518/2023.
Quanto alla asserita violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4, cod. proc. civ., la Corte osserva che la motivazione della sentenza territoriale indica sufficientemente le ragioni della decisione, mentre non si attaglia al giudizio di legittimità la dettagliata riproposizione delle osservazioni critiche del c.t.p. Il giudice di merito che fondi il proprio apprezzamento su alcune prove piuttosto che su altre incontra il solo limite di una motivazione effettiva, resoluta e coerente, conforme ai canoni di Cass. SU n. 8053/2014, non essendo tenuto a esaminare ogni singolo elemento probatorio. Anche le censure di violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. sono affette da indebita sovrapposizione dell’apprezzamento della parte a quello del giudice.
La sentenza del TAR Sicilia, per la diversità dell’oggetto del processo, non produce alcun effetto vincolante nella causa civile, nemmeno se nel frattempo passata in giudicato. Il terzo motivo, che invoca il consenso unanime per le innovazioni lesive del decoro ai sensi dell’art. 1120 cod. civ., presuppone una sovrapposizione di apprezzamento del fatto non consentita in sede di legittimità: il giudice di appello ha accertato che gli interventi, su un edificio di stile modesto e già inciso da precedenti interventi, non ledevano il decoro né incidevano sulla stabilità e sicurezza.
Il quarto motivo, sul carattere apparente della motivazione in ordine all’ammissibilità della domanda riconvenzionale, è infondato: la Corte di appello ha esplicitato il ragionamento sul simultaneus processus facendo leva sulla connessione oggettiva e sulla competenza. Il quinto motivo è inammissibile per difetto di decisività del fatto, avendo il giudice di appello attribuito rilievo determinante a una sopra elevazione anteriore alle opere. Il ricorso è integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato.
Nota della Redazione
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