Fallimento del mandatario alla riscossione e onere della prova del controcredito (Cass. civ. Sez. I n. 12932 del 14.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di fallimento del mandatario incaricato della riscossione di entrate, il mandante che agisce per l’inadempimento dell’obbligo di riversamento assolve all’onere della prova di cui all’art. 2697 cod. civ. dimostrando che sul conto corrente acceso dal mandatario sono confluiti gli importi riscossi a titolo di corrispettivo. Non è suo onere provare l’inesistenza di un controcredito per compensi e aggi del mandatario fallito: trattandosi di fatto impeditivo, la relativa prova incombe al fallimento che intenda opporlo in compensazione. Il motivo di ricorso è riesaminabile d’ufficio per una ragione giuridica diversa, purché l’individuazione avvenga sui fatti accertati in merito e non confligga con il principio della domanda.

Il Fatto

Una società ha chiesto l’ammissione allo stato passivo del fallimento di altra società per crediti derivanti dal servizio di riscossione delle entrate da utenti morosi del servizio idrico integrato. Gli importi riscossi affluivano su un conto corrente a firma congiunta di creditore e fornitore, sul quale quest’ultimo maturava i propri aggi di mandataria. La domanda di ammissione era proposta in via subordinata rispetto alla restituzione delle giacenze.

Il Giudice Delegato ha rigettato la domanda e il Tribunale di Benevento ha confermato il diniego, ritenendo che il creditore non avesse provato la riscossione al netto degli aggi spettanti al fornitore fallito e giudicando non equipollente la documentazione prodotta, priva di data certa. Il creditore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; il fallimento non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 1713, 1720 e 1722 cod. civ. e dell’art. 78 l. fall., sostenendo che il compenso del mandatario si cristallizza con lo scioglimento del mandato per fallimento e che l’onere di provare il controcredito per aggi gravasse sul fallimento. Il secondo motivo censura la presunzione di contitolarità del conto ex artt. 1292 e 1854 cod. civ.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbendo il secondo, ma per ragioni giuridiche diverse da quelle prospettate. Richiama il principio per cui il motivo è riesaminabile in sede di legittimità anche per una ragione individuata d’ufficio, purché sui fatti accertati in merito e nel rispetto del principio della domanda (Cass. n. 4955/2024; Cass. n. 27704/2020).

Il caso è ricondotto allo schema dell’insolvenza del concessionario della riscossione di tributi: l’ente impositore non può esperire la rivendica ex art. 103 l. fall. delle somme versate su conti intestati al concessionario, ma vanta un diritto di credito fondato sul rapporto inter partes e sull’obbligo di riversamento (Cass. n. 3449/2016; Cass. n. 22420/2018; Cass. n. 23477/2020).

Nella specie è accertato che sul conto confluivano sia i corrispettivi delle utenze sia i compensi e l’aggio della riscossione. Il creditore ha quindi assolto all’onere probatorio sull’inadempimento del riversamento: non è suo onere dimostrare l’insussistenza del controcredito del mandatario, che il fallimento deve provare se intende opporlo in compensazione.

Il ricorso è accolto sul primo motivo e il decreto è cassato con rinvio al Tribunale di Benevento, in diversa composizione, per l’esame delle questioni assorbite e la regolazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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