Detrazione IVA per corsi di formazione finanziati da contributi pubblici (Cass. civ. Sez. V n. 4267 del 16.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’attività di proposizione di corsi di formazione professionale rientra tra le operazioni commerciali soggette a IVA e dà diritto alla detrazione dell’imposta assolta in rivalsa sugli acquisti dei beni e servizi utilizzati, a nulla rilevando l’eventuale erogazione di contributi pubblici a fondo perduto. L’art. 14, comma 10, della legge n. 537/1993 si applica solo quando il versamento eseguito dagli enti pubblici per l’esecuzione di corsi di formazione del personale si inserisca in un rapporto sinallagmatico e assuma natura di corrispettivo. In tale evenienza i contributi non rilevano ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. La questione è definitivamente superata dallo ius superveniens di cui all’art. 10 del d.l. n. 210/2015, conv. con modif. dalla legge n. 21/2016, i cui commi da 2-ter a 2-sexies hanno natura interpretativa e efficacia retroattiva.
Il Fatto
La società cooperativa aveva ricevuto contributi in denaro da una Regione e da un Fondo, a fronte della realizzazione di corsi di formazione. Li aveva registrati come operazioni fuori dal campo IVA, ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. a), del d.P.R. n. 633/1972, qualificandoli come mere movimentazioni finanziarie. Sul versante passivo aveva poi portato in detrazione integrale l’imposta relativa alle fatture di acquisto di beni e servizi impiegati nei corsi, invocando l’art. 19, comma 3, lett. c), del d.P.R. n. 633/1972.
L’Ufficio aveva qualificato quelle prestazioni come operazioni esenti, ai sensi dell’art. 14, comma 10, della legge n. 537/1993, rideterminando l’IVA detraibile. La CTP aveva accolto il ricorso; la CTR aveva rigettato l’appello dell’Ufficio. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
I tre motivi — violazione dell’art. 14, comma 10, della legge n. 537/1993, dell’art. 19, comma 3, lett. c), del d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 10, comma 2-quater, del d.l. n. 210/2015 — sono trattati congiuntamente, perché frammentazione di un’unica censura. La Corte li giudica tutti infondati.
La prospettazione dell’Ufficio è smentita dai precedenti della Corte, secondo cui l’attività di formazione professionale è commerciale, soggetta a imposta, e dà diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti: Cass. n. 12523 del 2015, Cass. n. 28046 del 2009 e, da ultimo, Cass. n. 13086 del 2020. L’art. 14, comma 10, della legge n. 537/1993 opera solo se il versamento pubblico si inserisce in un rapporto sinallagmatico e assume natura di corrispettivo; nel caso concreto tale funzione è esclusa, perché la cooperativa non ha reso alcuna prestazione di servizi agli enti erogatori, che hanno ricevuto un contributo in denaro.
La Corte rileva inoltre che la questione è definitivamente superata dallo ius superveniens dell’art. 10 del d.l. n. 210/2015, come affermato da Cass. n. 18631 del 2016. I commi da 2-ter a 2-sexies, inseriti dalla legge di conversione, hanno efficacia retroattiva perché dichiarati di natura interpretativa. Il comma 2-ter prevede che l’IVA assolta sull’acquisto di beni e servizi è detraibile se i beni e servizi acquistati con i contributi pubblici sono utilizzati per operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione. Il comma 2-quater, letto dagli interpreti come una sorta di sanatoria, fa salva la detrazione per gli organismi di formazione che abbiano percepito contributi a fondo perduto, purché la detrazione sia stata operata anteriormente all’entrata in vigore della legge di conversione e l’imposta non sia stata considerata dall’ente erogatore quale spesa ammessa al finanziamento.
Il ricorso è quindi rigettato e la parte ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente, liquidate in euro 8.000,00, oltre euro 200 per esborsi e il 15% per spese generali, con accessori di legge.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.