Fallimento, termine annuale e abbreviazione del termine a comparire (Cass. civ. Sez. I n. 930 del 14.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine annuale entro cui l’imprenditore che ha cessato l’attività può essere dichiarato fallito, ai sensi dell’art. 10 l. fall., decorre dall’iscrizione della cancellazione dal registro delle imprese, e non dalla data di presentazione della relativa richiesta, poiché solo con l’iscrizione la cessazione è formalmente portata a conoscenza dei terzi. Il dies ad quem va individuato nella data di pubblicazione della sentenza dichiarativa, non in quella della sua iscrizione nel registro delle imprese. Il giudice può qualificare la domanda di fallimento alla stregua della norma concretamente applicabile, in luogo di quella errata indicata dal P.M., senza mutamento della causa petendi. La riduzione del termine a comparire ex art. 15 l. fall. non determina la nullità della sentenza se il debitore ha partecipato all’udienza senza rilievi né indicazione del pregiudizio probatorio subito.

Il Fatto

Una società a responsabilità limitata in liquidazione propone reclamo contro la sentenza che ne aveva dichiarato il fallimento, su richiesta del Pubblico Ministero, a seguito di segnalazione della Guardia di Finanza pervenuta nell’ambito di un procedimento penale. La Corte d’appello rigetta il reclamo, ritenendo il P.M. legittimato ai sensi dell’art. 7 l. fall. e giustificata la riduzione del termine a comparire per l’imminente scadenza dell’anno dalla cancellazione dal registro delle imprese.

La società ricorre in cassazione con tre motivi, deducendo l’erronea rettifica del ricorso del P.M., la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa e l’errata individuazione del termine annuale. Il Fallimento e il Procuratore della Repubblica non svolgono difese.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta il ricorso e conferma integralmente la decisione di merito. Quanto al primo motivo, la censura è manifestamente infondata: l’art. 63 d.lgs. n. 159/2011 non contempla alcuna speciale ipotesi di legittimazione del P.M. a chiedere il fallimento, sicché la ricorrente non poteva ritenere che l’iniziativa si fondasse su tale disposizione. Il giudice può qualificare la domanda secondo la norma concretamente applicabile, in luogo di quella errata indicata dalla parte, senza mutamento della causa petendi, unica condizione cui il potere di riqualificazione è subordinato. La seconda censura, vertente su questione non dedotta in merito, è inammissibile.

Il secondo motivo, relativo alla violazione del diritto di difesa per l’abbreviazione del termine a comparire, è infondato. L’art. 15 l. fall. contempla espressamente la possibilità di abbreviazione “se ricorrono particolari ragioni d’urgenza”, costituite, nella specie, dall’imminente decorso dell’anno dalla cancellazione dell’impresa. La ricorrente non lamenta che il termine sia stato abbreviato di fatto, in difetto del decreto motivato del presidente del tribunale.

La Corte richiama la propria giurisprudenza (Cass. n. 2561/2014, n. 14814/2016 e n. 31253/2022): il mancato rispetto del termine di quindici giorni tra notifica del decreto di convocazione e udienza è causa di nullità astrattamente integrante violazione del diritto di difesa, ma non determina, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., la nullità del decreto e della sentenza se il debitore ha partecipato attivamente all’udienza senza formulare rilievi o riserve sulla ristrettezza del termine, né indicare il pregiudizio probatorio subito. Nel caso concreto, la società si è costituita e ha proposto reclamo senza allegare elementi di prova di cui sarebbe stata impossibilitata a disporre.

Quanto al terzo motivo, la Corte ribadisce che il termine annuale ex art. 10 l. fall. decorre dall’iscrizione della cancellazione dal registro delle imprese, poiché solo da tale momento la cessazione dell’attività è portata a conoscenza dei terzi, senza che l’imprenditore possa dimostrare il momento anteriore dell’effettiva cessazione (Cass. nn. 17377/2020, 5520/2017, 24549/2016, 8092/2016). Irrilevante è il diverso momento di presentazione della domanda di cancellazione (Cass. n. 10105/2014). Il dies ad quem è la pubblicazione della sentenza di fallimento (Cass. n. 8932/2013), non la sua iscrizione. Il termine non era dunque decorso alla data di pubblicazione della sentenza dichiarativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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