Domanda di risoluzione pre-fallimentare: sede concorsuale e non estinzione per mancata riassunzione (Cass. civ. Sez. Un. n. 6495 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, che costituisca premessa di domande di restituzione o risarcimento del danno nei confronti della massa e sia stata proposta (e trascritta, se riguardante beni soggetti a pubblicità) prima del fallimento, diventa improcedibile nella sede di cognizione ordinaria e deve essere proposta secondo il rito speciale dell’accertamento del passivo. Tale trasferimento non avviene per il tramite della riassunzione, ma mediante una nuova proposizione della domanda innanzi al giudice delegato. La decisione resa in sede fallimentare sulla domanda di risoluzione, pur avendo efficacia endoconcorsuale, non ha natura incidentale, ma il tipico contenuto, dichiarativo o costitutivo, della pronuncia risolutoria. In caso di accoglimento, il decreto che rende esecutivo lo stato passivo deve essere annotato a margine della trascrizione della domanda.

Il Fatto

Una società aveva convenuto in giudizio un’altra società, chiedendo la risoluzione per inadempimento di un contratto di compravendita immobiliare. L’attrice sosteneva che il trasferimento degli immobili era funzionale a un più ampio accordo e che, non essendo stato versato il prezzo e non essendosi avverata la condizione per il finanziamento, aveva diritto alla restituzione dei beni. La domanda era stata trascritta ai sensi dell’art. 2652 c.c. Sopravvenuto il fallimento della società convenuta, il giudizio si era interrotto.

La società attrice proponeva, quindi, domanda di restituzione o rivendica in sede fallimentare. Il giudice delegato rigettava l’istanza, ma il tribunale, in sede di opposizione, accoglieva la domanda, condannando il fallimento a ritrasferire gli immobili. Avverso tale decreto, il fallimento proponeva ricorso per cassazione, lamentando, tra l’altro, che il giudizio di risoluzione, non essendo stato riassunto dopo l’interruzione, si era estinto, con conseguente venuta meno dell’efficacia della trascrizione e inammissibilità di una nuova domanda proposta dopo il fallimento.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni Unite, chiamate a dirimere il contrasto sull’interpretazione dell’art. 72, comma 5, l. fall., premettono che l’azione di risoluzione, promossa prima del fallimento per inadempimenti anteriori all’apertura della procedura, è opponibile al curatore solo se la domanda è stata proposta e trascritta prima della dichiarazione di fallimento. La trascrizione della domanda assume, quindi, valore prenotativo degli effetti dell’eventuale accoglimento.

La Corte chiarisce che l’art. 72, comma 5, l. fall., nel prevedere che il contraente il quale intenda ottenere la restituzione o il risarcimento “deve proporre la domanda” secondo le disposizioni sul passivo, non si riferisce alle sole pretese accessorie, ma all’intera domanda, comprensiva di quella risolutoria. La domanda di risoluzione che rappresenti l’antecedente logico di pretese verso la massa, non potendo proseguire in sede ordinaria, deve essere trattata dal giudice fallimentare nell’ambito del procedimento di accertamento del passivo. Tale soluzione è imposta dai principi di concentrazione e dal carattere esclusivo della verifica ex art. 52 l. fall.

Le Sezioni Unite escludono che la decisione sulla risoluzione possa essere resa dal giudice fallimentare incidenter tantum. La pronuncia, pur se adottata in un procedimento a cognizione sommaria e con efficacia limitata al concorso, deve avere il contenuto tipico di una sentenza costitutiva o dichiarativa di risoluzione.

Quanto al raccordo processuale, la Corte afferma che il giudizio introdotto in sede ordinaria non si estingue né va riassunto: la domanda deve essere semplicemente riproposta nel rispetto del rito speciale fallimentare, senza che operi il termine per la riassunzione e senza che possa dichiararsi l’estinzione per inattività. In caso di omessa riproposizione, la trascrizione della domanda andrà cancellata; in caso di accoglimento, invece, il decreto dovrà essere annotato a margine della trascrizione per assicurare la continuità delle formalità pubblicitarie ex art. 2655 c.c.

Infine, la Corte dichiara inammissibile il secondo motivo del ricorso del fallimento, relativo alla gravità dell’inadempimento, in quanto volto a una revisione del giudizio di fatto e perché, essendo la decisione impugnata fondata su una duplice ratio decidendi, la censura di una sola di esse non può condurre alla cassazione del provvedimento. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese data la natura della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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