La liquidazione del difensore del fallimento ammesso al patrocinio spetta al giudice del processo (Cass. civ. Sez. 2 n. 12584 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo in cui è parte un fallimento, il decreto che attesta l’indisponibilità del denaro necessario per le spese comporta l’ammissione ex lege al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’art. 144 d.P.R. n. 115/2002, ma la specialità della previsione investe solo il segmento iniziale del procedimento. La competenza a liquidare i compensi del difensore spetta all’Autorità giudiziaria che ha proceduto, ai sensi degli artt. 82 e 83 del medesimo testo unico. L’art. 25, comma 1, num. 6, l. fall. costituisce eccezione circoscritta all’ipotesi in cui gli onorari siano richiesti per attività che gravano sulla procedura: solo in tal caso la liquidazione compete al giudice delegato, unico soggetto legittimato a valutare l’opera del difensore in relazione agli interessi del fallimento.
Il Fatto
Un avvocato, dopo aver assistito una società fallita in un giudizio di tutela cautelare ex art. 700 c.p.c., si era visto ammettere il proprio assistito al patrocinio a spese dello Stato. Il difensore proponeva quindi reclamo avverso l’ordinanza con cui il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda di liquidazione dei compensi, ritenendo che la stessa spettasse al giudice delegato al fallimento.
Adìto successivamente, quest’ultimo si dichiarava a sua volta incompetente: vertendosi in ipotesi di ammissione ex lege al patrocinio stante la mancanza di attivo nel patrimonio della società fallita, la liquidazione andava effettuata dal giudice davanti al quale era stata svolta l’attività da remunerare. Il Tribunale di Catanzaro respingeva l’impugnazione, affermando che la competenza del giudice delegato non viene meno per il solo fatto che il fallimento è ammesso al patrocinio, trattandosi di competenza esclusiva riconosciuta dalla legge fallimentare.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel scrutinare l’unico motivo di ricorso fondato sulla violazione degli artt. 83 e 144 del d.P.R. n. 115/2002, ha ritenuto fondata la censura. Il ragionamento muove dal dato normativo: l’art. 144 del testo unico spese di giustizia stabilisce che, nel processo in cui è parte un fallimento, il decreto che attesta l’indisponibilità del denaro comporta l’ammissione ex lege al patrocinio. Il riferimento alle disposizioni generali di cui agli artt. 82 e 83 del medesimo testo unico porta a concludere che l’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’Autorità giudiziaria che ha proceduto.
La specialità della previsione, osserva la Corte, investe esclusivamente il momento iniziale del procedimento, cioè la sola ammissione della parte al beneficio. Per il resto trova applicazione la disciplina generale, rispetto alla quale la norma fallimentare richiamata dal giudice di merito costituisce un’eccezione limitata all’ipotesi in cui gli onorari siano richiesti per attività che gravano sulla procedura fallimentare: in questo caso, e solo in questo caso, la valutazione dell’opera del difensore in relazione agli interessi del ceto creditorio giustifica l’intervento del giudice delegato.
Nelle diverse sedi processuali, nelle quali il compenso grava sull’Erario e non sulla massa, non sussiste la necessità di salvaguardare quell’unicità valutativa. La liquidazione spetta pertanto al giudice del processo, funzionalmente competente proprio in ragione della specifica conoscenza dell’attività difensiva svolta. La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassando l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catanzaro, in persona di diverso magistrato, che provvederà uniformandosi al principio indicato e liquidando le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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