Giudicato esterno e società non operative: la CTP decide anche il merito (Cass. civ. Sez. V n. 4675 del 21.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario il giudice di legittimità può accertare direttamente, con cognizione piena, l’esistenza e la portata del giudicato esterno, riesaminando gli atti processuali e valutandone il contenuto anche di fatto, a prescindere dall’interpretazione del giudice di merito. L’efficacia di cui all’art. 2909 cod. civ. opera rispetto alle questioni dedotte o deducibili su cui il provvedimento si sia effettivamente soffermato, non su statuizioni meramente apodittiche. Ne consegue che la sentenza con cui il giudice tributario, decidendo sull’impugnazione di una cartella emessa ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, abbia accertato non solo l’illegittimità della procedura automatizzata ma anche l’insussistenza dei presupposti della disciplina delle società non operative, è idonea a formare giudicato esterno sul medesimo rapporto tributario e per il medesimo anno di imposta.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate accertava, per l’anno 2008, un maggior reddito ai fini Ires e Irap nei confronti di una società, applicando la disciplina delle società non operative di cui all’art. 30 della legge n. 724 del 1994. La società impugnava l’atto e la CTP dichiarava il ricorso inammissibile perché tardivo.
La CTR accoglieva l’appello, ritenendo il ricorso tempestivo e fondato nel merito, in forza di un giudicato esterno formatosi su una precedente sentenza della CTP relativa alla stessa annualità. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 2909 cod. civ.
La Motivazione della Corte
Il ricorso erariale è respinto. La Corte muove da una premessa processuale: nel processo tributario il giudice di legittimità può accertare direttamente l’esistenza e la portata del giudicato esterno, con cognizione piena, estesa al riesame degli atti e alla loro interpretazione, mediante indagini anche di fatto, indipendentemente dalla lettura data dal giudice di merito. Resta fermo che l’efficacia dell’art. 2909 cod. civ. riguarda le questioni su cui il provvedimento si sia soffermato, non le affermazioni apodittiche (Cass. n. 38767 del 2021).
Sul piano sostanziale la Corte richiama il proprio orientamento in materia di società di comodo: l’Amministrazione non può emettere la cartella ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 per recuperare l’imposta sul reddito minimo, poiché i parametri dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994 costituiscono dati presuntivi e la contestazione va condotta in sede di accertamento (Cass. n. 25472 del 2016, con richiamo a Cass. n. 29734 del 2020, Cass. n. 11153 del 2021, Cass. n. 41840 del 2021, Cass. n. 5016 del 2022).
La Corte distingue il caso in cui la società abbia dichiarato reddito zero da quello in cui l’Amministrazione si sia limitata a liquidare l’imposta nella misura dichiarata dalla società stessa (Cass. n. 3394 del 2019; Cass. n. 24811 del 2021).
Infine, quanto alla portata del giudicato, la Corte osserva che la pronuncia della CTP non si è limitata a rilevare l’illegittimità del ricorso alla procedura automatizzata, ma ha accertato l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione della disciplina delle società non operative, esaminando i documenti prodotti. Tale accertamento, non apodittico né ipotetico, costituisce la premessa logica del dispositivo e forma giudicato esterno per il medesimo anno di imposta, anche a prescindere dall’identità degli atti impugnati (Cass. n. 13152 del 2019; Cass. n. 25798 del 2017). Il ricorso è quindi respinto e non si provvede sulle spese per la tardività del controricorso.
Nota della Redazione
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