Controlli interni enti locali tecniche campionamento controllo di gestione (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 187 del 09.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti degli enti locali non può fondarsi sulla mera estrazione casuale semplice e indifferenziata, che non costituisce una tecnica di campionamento statisticamente valida, a maggior ragione quando il campione è limitato a un numero eccessivamente ristretto di atti. Il controllo di gestione presuppone strumenti e metodologie diversi da quelli della contabilità finanziaria e richiede l’integrazione tra contabilità economica analitica per centri di costo e verifica di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa. Il controllo sulla qualità dei servizi non si esaurisce nella rilevazione della soddisfazione degli utenti, essendo necessari anche confronti sistematici di benchmarking. La Sezione regionale di controllo accerta le carenze e invita l’amministrazione a riesaminare la propria regolazione e organizzazione dei controlli interni.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Lombardia esamina i referti del sindaco sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni negli esercizi 2019, 2020, 2021 e 2022 e i referti sul controllo di gestione degli anni 2018, 2020, 2021 e 2022 di un comune. Dopo una richiesta istruttoria e la risposta dell’ente, il magistrato istruttore chiede la fissazione dell’adunanza pubblica per sottoporre la questione all’esame collegiale.
Dall’istruttoria emergono carenze operative e metodologiche: il numero esiguo di atti sottoposti a controllo successivo nel 2022, l’uso dell’estrazione casuale semplice per selezionare gli atti, dati del controllo di gestione quasi esclusivamente finanziari e l’assenza di un report sul controllo di qualità dei servizi. L’amministrazione, nella memoria, annuncia una revisione del regolamento sui controlli interni.
La Motivazione della Corte
Sul controllo di regolarità amministrativa e contabile, la Sezione richiama le proprie recenti pronunce e la relazione della Sezione delle autonomie sui controlli interni degli enti locali per l’esercizio 2017. La mera estrazione casuale semplice non è una tecnica di campionamento statisticamente valida, tanto più con un campione ristretto. La Sezione rileva pertanto l’inadeguatezza delle tecniche di campionamento adottate, con riserva di riesame a partire dai prossimi referti, anche alla luce delle annunciate modifiche regolamentari.
Sul controllo di gestione, il collegio ricostruisce il quadro normativo. L’art. 147, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 267/2000 prevede che il sistema di controllo interno verifichi, mediante il controllo di gestione, l’efficacia, l’efficienza e l’economiccità dell’azione amministrativa. Gli artt. 196 e 197 disciplinano la materia e richiamano costi, ricavi, risultati quantitativi e qualitativi e centri di costo. Il quadro presuppone strumenti diversi dalla contabilità finanziaria: la Sezione invita a conformare il controllo di gestione ai pertinenti parametri, anche in vista dell’avvio della contabilità accrual previsto dalla riforma 1.15 del PNRR.
Sul controllo sulla qualità dei servizi, la Sezione richiama la distinzione tra oggetto (la valutazione della qualità) e tecniche (tra cui la rilevazione della soddisfazione degli utenti). La valutazione della qualità non si esaurisce in tale rilevazione: è altrettanto importante il benchmarking, come osservato dalla Sezione delle autonomie. Il collegio invita l’amministrazione ad attuare a regime un reale controllo sulla qualità dei servizi.
Nel dispositivo la Corte accerta le carenze e i profili di inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie, invita l’amministrazione comunale a riesaminare la propria regolazione, organizzazione e concreta attuazione dei controlli interni, anche in relazione alle misure di prevenzione della corruzione, e riserva ai successivi controlli le valutazioni sulle misure consequenziali. Dispone inoltre la trasmissione alla Procura regionale in relazione all’art. 148, comma 4, d.lgs. n. 267/2000.
Nota della Redazione
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