Falsa fattura e preliminare simulato: ricostruzione alternativa inammissibile in Cassazione (Cass. pen. Sez. III n. 39548 del 09.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reati tributari dichiarativi, la prospettazione di una ricostruzione alternativa della vicenda negoziale non inficia la motivazione del giudice di merito quando essa si risolva in una mirata rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell’assunzione di parametri valutativi diversi da quelli adottati dal giudice del merito. Il vizio di manifesta illogicità della motivazione, al pari di quello di mancanza o contraddittorietà, deve essere di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità vertere su difetti di macroscopica evidenza. Rimangono ininfluenti le minime incongruenze, mentre si considerano disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché le ragioni del convincimento siano spiegate in modo logico e adeguato.

Il Fatto

La Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, confermava la sentenza con cui il tribunale di Sassari aveva condannato il ricorrente per il delitto di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 74/2000, per essersi avvalso di una falsa fattura di acquisto relativa a un preliminare di vendita di un fabbricato da ultimare.

Avverso la decisione il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi: violazione di legge sugli elementi integrativi della fattispecie e sul giudizio di responsabilità, con richiamo all’art. 192 cod. proc. pen., e vizi di motivazione per mancato confronto con la ricostruzione difensiva, che avrebbe escluso la simulazione del preliminare stipulato nel settembre 2013.

La Motivazione della Corte

La Sezione III ha dichiarato inammissibile il ricorso, esaminando congiuntamente i motivi per la loro omogeneità, in quanto entrambi incentrati sull’adeguatezza della ricostruzione della vicenda negoziale ai fini del giudizio di responsabilità.

La Corte ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità, citando Sez. 6 n. 47204 del 07.10.2015, Sez. 6 n. 22256 del 26.04.2006 e Sez. 1 n. 42369 del 16.11.2006: l’epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura degli elementi di fatto o nell’assunzione di nuovi parametri valutativi. Sul vizio di manifesta illogicità ha richiamato le Sezioni Unite n. 24 del 24.11.1999, n. 12 del 31.05.2000 e n. 47289 del 24.09.2003, secondo cui i difetti devono essere di macroscopica evidenza.

Nel merito, la Corte ha rilevato che la motivazione dei giudici di appello è congrua e articolata. Essa valorizza una serie di anomalie rispetto a una lineare negoziazione preliminare: il mancato versamento del prezzo di cui alla fattura contestata, l’assenza di caparra e di clausole penali, l’assenza di previsioni di compensazione, a fronte di una clausola che imponeva il pagamento entro novanta giorni antecedenti il rogito notarile.

Particolarmente perspicua è l’osservazione per cui, se si aderisse alla tesi difensiva della prassi compensativa consolidata, non troverebbe spiegazione la mancata previsione di tale compensazione nel preliminare, pur nota alle parti. Egualmente inspiegabile è l’emissione della fattura prima del termine contrattuale, non giustificata dall’esigenza di ottenere un mutuo, in assenza di menzione nel preliminare. La Corte ha inoltre valorizzato le dichiarazioni testimoniali che smentiscono le ragioni giustificative della risoluzione del preliminare, nonché il carattere sospetto di fatturazioni in favore di società collegata alla promissaria venditrice per importi equivalenti all’Iva contestata dall’Agenzia delle Entrate.

Alla luce di tale quadro, il ricorrente oppone censure già confutate ovvero sviluppa una personale ricostruzione dei fatti, operante sul piano del merito e inammissibile in sede di legittimità. La difesa, confrontandosi solo con parte della motivazione, non specifica quale vizio motivazionale emergerebbe. Consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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