Reato continuato e individuazione della violazione più grave in astratto (Cass. pen. Sez. III n. 39562 del 10.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice, in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all’eventuale giudizio di comparazione. La censura che assuma una diversa individuazione del reato più grave è inammissibile quando resti sul piano meramente ipotetico, senza indicare elementi concreti idonei a dimostrare che, sulla base della corretta qualificazione, il trattamento sanzionatorio sarebbe stato più mite. In tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la ripetuta commissione, in concorso con altri partecipi, di reati-fine può integrare indizi gravi, precisi e concordanti della partecipazione al sodalizio, superabili solo con la prova contraria dell’assenza di un vincolo preesistente con i correi; prova che, stante la natura permanente del reato, non può consistere nella limitata durata dei rapporti con costoro.

Il Fatto

La Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Venezia, ha riqualificato il reato associativo contestato al capo 1) nella fattispecie di cui all’art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, ha assolto l’imputato da uno dei capi e ha ridotto la pena complessiva a diciassette anni di reclusione, confermando nel resto la condanna per i reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, deducendo vizi di motivazione in ordine alla sussistenza dell’associazione, alla propria partecipazione al sodalizio, al concorso nella cessione di ingente quantitativo di stupefacente e, infine, alla determinazione della pena in relazione all’individuazione della violazione più grave nel reato continuato.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I primi due motivi, esaminati congiuntamente perché connessi, sono stati ritenuti inammissibili in quanto articolano censure di contenuto fattuale, estranee ai casi tassativamente previsti dall’art. 606 cod. proc. pen. La Corte territoriale aveva valorizzato un ampio compendio probatorio, fondato sulle dichiarazioni del collaboratore, sulle indagini di polizia giudiziaria e su numerose intercettazioni telefoniche, a fronte del quale le critiche difensive si erano rivelate aspecifiche, per difetto del necessario confronto critico con gli elementi probatori.

Quanto alla partecipazione al sodalizio, la Corte di merito ha desunto il ruolo del ricorrente da conversazioni telefoniche relative al trasferimento di denaro provento del traffico, al commento dell’arresto di un corriere, all’ingaggio di un ulteriore corriere e agli sviluppi di trattative per l’acquisto e il trasporto di stupefacente. È stato richiamato il principio secondo cui la ripetuta commissione dei reati-fine in concorso con altri partecipi può integrare indizi gravi, precisi e concordanti della partecipazione associativa (Sez. III n. 20003 del 10.01.2020, Rv. 279505). Il trasferimento del ricorrente all’estero è stato spiegato con il suo ruolo di organizzatore delle importazioni.

Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e per contenuto valutativo, avendo la Corte di appello giustificato la responsabilità per l’importazione contestata sulla base delle dichiarazioni del collaboratore, dell’analisi delle celle telefoniche e delle immagini estrapolate dalle telecamere pubbliche, da cui emerge l’incontro tra il ricorrente e il destinatario dello stupefacente.

Quanto al quarto motivo, la Corte ha ribadito che in tema di reato continuato la violazione più grave va individuata in astratto secondo la pena edittale, con la precisazione che, per reati puniti con sanzioni omogenee, la pena non può essere inferiore nel minimo a quella prevista per uno dei reati satellite (Sez. U n. 25939 del 28.02.2013, Rv. 255347 e 255348). La Corte ha riconosciuto che la Corte territoriale ha individuato come reato più grave la fattispecie di cui all’art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, mentre astrattamente più grave è quella di cui agli artt. 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990. Nondimeno, l’impostazione difensiva è stata ritenuta meramente ipotetica, perché non supportata da elementi concreti da cui desumere la contenuta gravità del fatto, in considerazione del considerevole quantitativo di stupefacente importato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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