Falsa timbratura del badge e licenziamento per giusta causa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16616 del 14.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La falsa attestazione della presenza in servizio, realizzata mediante la timbratura del badge da parte di altri colleghi, integra la fattispecie di cui all’art. 55 quater del d.lgs. n. 165 del 2001 e legittima il licenziamento per giusta causa, poiché il cartellino marcatempo è documento ad uso esclusivo del titolare e la sua cessione a terzi frustra la finalità di controllo delle presenze. Non è configurabile, in capo al datore di lavoro, alcuna inversione dell’onere della prova ex art. 5 della l. n. 604 del 1966: qualora il giudice di merito ricostruisca analiticamente i fatti sulla base delle risultanze istruttorie, la contestazione si risolve in una censura di merito inammissibile. Il giudizio di proporzionalità della sanzione espulsiva, se sorretto da adeguata e logica motivazione, è incensurabile in sede di legittimità, neppure ove il lavoratore non abbia precedenti disciplinari.

Il Fatto

Due dipendenti di un comune campano, addetti al mercato ittico e ortofrutticolo, impugnavano il licenziamento per giusta causa loro intimato per falsa attestazione della presenza in servizio, deducendo la genericità della contestazione e l’insussistenza del fatto. La domanda era respinta sia in fase sommaria, sia in sede di opposizione, a norma dell’art. 1, comma 47 e ss. della l. n. 92 del 2012.

La Corte d’appello rigettava il reclamo dei lavoratori. Proponevano quindi ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui il comune resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da un richiamo diretto alla propria precedente pronuncia Cass., sez. lav., 18 aprile 2023, n. 10234, resa nella medesima vicenda e relativa ad altri dipendenti dello stesso ente, le cui argomentazioni vengono integralmente recepite anche ex art. 118 att. cod. proc. civ..

Con il primo motivo i lavoratori lamentavano la violazione dell’art. 5 della l. n. 604 del 1966 e degli artt. 55 quater, comma 1 e 1 bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, sostenendo che la prova dell’assenza fosse stata desunta dalla sola timbratura del badge ad opera di colleghi. Il motivo è inammissibile: la Corte territoriale non ha addossato ai lavoratori l’onere di provare l’infondatezza degli addebiti, ma ha ricostruito analiticamente i fatti in base alle deposizioni testimoniali e alla documentazione, rilevando che i ricorrenti non hanno offerto alcuna giustificazione plausibile, adducendo versioni differenti.

Il secondo motivo, incentrato su un’asserita indebita inversione dell’onere della prova e sull’erronea valutazione delle testimonianze, è parimenti inammissibile, risolvendosi in una diversa lettura delle deposizioni rispetto a quella del giudice di merito. Sul punto la Corte richiama Cass. Sez. U, 30/09/2020, n. 20867 e Cass. Sez. 3, 03/05/2022, n. 13918.

Con il terzo motivo i ricorrenti contestavano la violazione degli artt. 2106 e 2119 cod. civ. sotto il profilo della proporzionalità della sanzione. Anche tale censura è inammissibile: l’accertamento dei fatti e il giudizio sulla gravità e proporzione della sanzione espulsiva sono demandati all’apprezzamento del giudice di merito e, se sorretti da adeguata motivazione, sono incensurabili in legittimità, secondo il principio espresso da Cass. Sez. L, 17/10/2018, n. 26010.

La Corte osserva inoltre che la mancanza di precedenti disciplinari non osta alla sanzione espulsiva, a fronte della gravità e sistematicità delle condotte accertate, idonee a compromettere l’affidamento sull’adempimento futuro. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti in solido alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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